Tassi BOT in caso di equivoca determinazione degli interessi e mancata indicazione della modalità di restituzione del capitale
Pubblicato il 24/07/17 04:25 [Doc.3476]
di Redazione IL CASO.it
Applicazione dei tassi BOT ex art 117 TUB nel caso di intrinseca equivocità della clausola di determinazione degli interessi, di mancata indicazione della modalità di restituzione del capitale, di omessa indicazione in contratto del TAEG
Segnalazione e massima a cura dellâAvv. Dario Nardone
Contratto di mutuo â ambiguità della clausola disciplinante gli interessi, mancata indicazione della modalità di restituzione del capitale, omessa indicazione in contratto del TAEG â conseguente applicazione dei tassi BOT ex art. 117 TUB (quesiti al CTU)
A mezzo di consulenza tecnica dâufficio, va verificata lâidoneità della locuzione contrattuale âEuribor 6 mesi lettera diviso 365â ad individuare, ex ante e senza incertezza, lâesatto ed univoco tasso degli interessi da applicare al contratto di mutuo; nel caso che il tasso convenzionale risulti incerto, ai sensi dellâart. 117 TUB il CTU deve rideterminare le rate del mutuo applicando in via sostitutiva gli interessi al tasso nominale minimo dei BOT, nella misura pari al tasso minimo dei BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti la decorrenza di ciascuna rata, oltre interessi legali tempo per tempo sulle eccedenze interessi versate per ciascuna rata, rideterminando lâesatto dare-avere tra le parti alla data della domanda giudiziale.
Qualora in contratto non sia specificato come debba essere restituito il capitale mutuato, va verificato a mezzo di consulenza tecnica dâufficio se, dalla formulazione degli articoli di cui al contratto, sia ex ante possibile la applicazione contemporanea di più piani di rimborso e, in tal caso, se a ciascuno di essi possa conseguire una diversa quantificazione in punto di interessi; nel caso che siano accertate positivamente tali possibilità , ai sensi dellâart. 117 TUB il CTU deve rideterminare le rate del mutuo applicando in via sostitutiva gli interessi al tasso nominale minimo dei BOT, nella misura pari al tasso minimo dei BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti la decorrenza di ciascuna rata, oltre interessi legali tempo per tempo sulle eccedenze interessi versate per ciascuna rata, rideterminando lâesatto dare-avere tra le parti alla data della domanda giudiziale.
Qualora accerti lâomessa indicazione nel contratto del TAEG, ai sensi dellâart. 117 TUB il CTU deve rideterminare le rate del mutuo applicando in via sostitutiva gli interessi al tasso nominale minimo dei BOT, nella misura pari al tasso minimo dei BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti la decorrenza di ciascuna rata, oltre interessi legali tempo per tempo sulle eccedenze versate per ciascuna rata, rideterminando lâesatto dare-avere tra le parti alla data della domanda giudiziale.
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