Voluntary disclosure bis: gli ulteriori chiarimenti
Pubblicato il 22/07/17 04:25 [Doc.3481]
di Redazione IL CASO.it


Ampliata la dispensa dagli obblighi dichiarativi: chi aderisce al secondo atto della procedura di collaborazione volontaria è esonerato dagli adempimenti informativi su Ivie e Ivafe

Le novità normative introdotte dall’articolo 1-ter del decreto legge 50/2017 alla disciplina della voluntary disclosure bis spiegate in una nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate: è la n. 21/E del 20 luglio 2017. Tra le altre, il riconoscimento delle imposte pagate all’estero sui redditi di lavoro dipendente o autonomo – anche nell’ipotesi in cui tali redditi non siano stati indicati in dichiarazione o la stessa non sia stata presentata – e la calibratura delle somme dovute in caso di versamento spontaneo carente.
Il documento di prassi, inoltre, fornisce precisazioni sull’estensione dell’esonero dagli obblighi dichiarativi per l’Ivie e l’Ivafe e, ancora, in merito ai Paesi di detenzione degli investimenti e delle attività estere che consentono di massimizzare gli effetti premiali dell’attuale edizione della procedura di collaborazione volontaria.

Scongiurata la doppia imposizione
Innanzitutto, in linea con i più attuali interventi normativi, ispirati a principi di equità e finalizzati ad agevolare l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari, è azzerato il problema della doppia imposizione, chiarendo che l’adesione alla voluntary disclosure bis consente al contribuente, che ha correttamente adempiuto agli obblighi fiscali nel Paese dove ha svolto l’attività lavorativa, di detrarre le imposte pagate all’estero a titolo definitivo, anche se non ha presentato la dichiarazione in Italia o ha omesso di indicare i redditi esteri da lavoro dipendente o autonomo, in tal modo superando il divieto imposto dall’articolo 165, comma 8, del Tuir.
Ciò vale anche per gli atti non ancora definiti alla data in vigore delle nuove disposizioni, emanati nell’ambito della precedente edizione della voluntary.
Rimane invece fermo il divieto di chiedere il rimborso di imposte già pagate.

Ampliato l’esonero da obblighi dichiarativi
A favore dei contribuenti che accedono al “secondo atto” della voluntary è previsto l’esonero dagli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale, limitatamente al 2016 e alla frazione del periodo d’imposta antecedente la data di presentazione dell’istanza di collaborazione volontaria. Ebbene, per lo stesso periodo e alle stesse condizioni, chi aderisce alla procedura è esonerato dalla dichiarazione dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) e quella sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe). In sostanza, nel versamento unico da effettuare entro il 30 settembre 2017, andranno incluse anche l’Ivafe e l’Ivie dovute per il 2016 e per la frazione del 2017, senza la necessità di ulteriori adempimenti “informativi”, in relazione alla mera detenzione all’estero di attività sia finanziarie che patrimoniali, a prescindere dalla maturazione sulle stesse di eventuali redditi.

“Calibrate” le sanzioni per versamento carente
Nell’ipotesi in cui il quantum versato dal contribuente risulti insufficiente, la disciplina della voluntary disclosure bis prevede una maggiorazione sulle somme da versare del 3 o del 10%, a seconda della consistenza percentuale degli errori e della loro tipologia.
In particolare, l’articolo 1-ter del Dl 50/2017, alla lettera c), stabilisce che l’importo della sanzione base su cui calcolare gli aumenti del 10 o del 3% sia determinato utilizzando le riduzioni previste in caso di versamento congruo e che l’importo totale ottenuto a seguito delle operazioni di maggiorazione, compreso quanto già versato, non possa in nessun caso essere superiore a quanto sarebbe dovuto in caso di comportamento inerte da parte del contribuente. La fissazione di un limite massimo all’importo che l’Agenzia delle Entrate potrà richiedere in caso di versamento spontaneo carente vuole tutelare il contribuente che, adempiendo, ha sbagliato, rispetto a quello che non ha agito per niente.

Paese che vai, beneficio che trovi
Possono beneficiare della sanzione minima del 3%, prevista per le violazioni dichiarative in materia di monitoraggio fiscale, i contribuenti che accedono alla voluntary disclousure per l’emersione di investimenti all’estero o di attività estere di natura finanziaria detenuti in Paesi black list, nei confronti dei quali sia entrato in vigore prima del 24 ottobre 2016 un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni. A questo proposito, la circolare rammenta che l’elenco dei Paesi in argomento si è allungato e ora include anche Guernsey, Hong Kong, Isole Cayman, Isola di Man, Isole Cook, Jersey, Gibilterra.
Se l’emersione proviene da Stati membri dell’Unione europea o aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo, che consentono un effettivo scambio di informazioni con l’Italia (Dm 4 settembre 1996), spetta anche la riduzione alla metà del minimo edittale della sanzione prevista per la violazione degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale. Invece, in caso di emersione di attività detenute in Paesi diversi, per usufruire del beneficio occorre il rimpatrio fisico o, in alternativa, il rilascio all’intermediario finanziario estero, presso cui le attività sono detenute, dell’autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione (“waiver”), da allegare alla richiesta di collaborazione volontaria.
r.fo.
pubblicato Giovedì 20 Luglio 2017


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