Le quote dei fondi comuni Oicvm tra redditi di capitale e diversi - 1
Pubblicato il 26/07/17 04:25 [Doc.3499]
di Redazione IL CASO.it
Secondo il Testo unico in materia di intermediazione finanziaria, si tratta di strumenti finanziari cui sono applicabili tutte le norme fiscali che si riferiscono a tale macro-categoria
Il regime fiscale dei possessori di quote di fondi comuni di investimento mobiliare ha subìto, negli ultimi anni, numerose e profonde modifiche.
In particolare, con riferimento ai fondi mobiliari italiani e a quelli a essi equiparati (fondi lussemburghesi storici ), l'articolo 2 del decreto legge 225/2010 ha modificato, con decorrenza 1° luglio 2011, il regime di tassazione, tradizionalmente basato sul principio della maturazione, dei redditi derivanti dalla detenzione, negoziazione, liquidazione e rimborso delle quote, prevedendo che il carico impositivo debba essere sopportato a valle dai quotisti; in particolare, le norme citate hanno introdotto nel corpo del Dpr 600/1973 il nuovo articolo 26-quinquies ("Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici").
In seguito, l'articolo 2 del decreto legislativo 47/2012 ha modificato l'articolo 26-quinquies, comma 6, del Dpr 600/1973, prevedendo che, ai fini impositivi, fossero equiparate alle "cessioni" a titolo oneroso anche i trasferimenti delle quote o azioni (Sicav) a rapporti di custodia, amministrazione o gestione, intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, anche se effettuati in sede di successione o donazione.
Da ultimo, l'articolo 10 del decreto legislativo 44/2014 ha novellato il citato articolo 26-quinquies, disponendo che il costo delle quote o azioni, nonché il valore di riscatto, cessione o liquidazione delle stesse, devono essere determinati in base ai valori effettivi e non con riferimento ai valori indicati nei prospetti periodici dell'Oicr, eliminando, pertanto, ogni riferimento al net asset value (Nav).
Nel presente intervento, considerata la complessità della materia, ci si soffermerà esclusivamente sul regime impositivo delle persone fisiche residenti che detengono, al di fuori della sfera imprenditoriale, quote di fondi di investimento mobiliare residenti, analizzando, in particolare, le regole che governano la quantificazione della base imponibile e che consentono di attribuire i differenziali realizzati dagli investitori, rispettivamente, alla categoria dei redditi di capitale oppure a quella dei redditi diversi di natura finanziaria.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia alle circolari n. 165/E/1998, 33/E/2001, 19/E/2013 e 21/E/2014.
Definizione di fondo comune di investimento
All'interno dell'ordinamento tributario non è presente una definizione di fondo comune di investimento che, di conseguenza, deve essere mutuata dal decreto legislativo n. 58/1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - Tuf).
In particolare, l'articolo 1 ("definizioni"), lettera j), del Tuf, definisce il fondo comune di investimento come "l'Organismo collettivo di investimento del risparmio costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore".
La successiva lettera k), invece, precisa che per organismo collettivo di investimento del risparmio si intende "l'organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi dai consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata".
Infine, l'articolo 36 (fondi comuni di investimento) statuisce che il fondo comune di investimento è gestito dalla società di gestione del risparmio (Sgr) che lo ha istituito o dalla società di gestione subentrata nella gestione, in conformità alla legge e al regolamento (comma 1).
Il patrimonio del fondo si costituisce tramite l'emissione di quote, nominative o al portatore, che vengono sottoscritte dagli investitori in cambio di apporti, il cui valore deve essere almeno pari al valore nominale delle stesse.
La qualità di partecipante si può acquisire, oltre che sottoscrivendo le quote all'emissione, anche acquistando le stesse da colui che le ha sottoscritte all'emissione o le ha acquistate da altri.
Concludendo, si evidenzia che le quote dei fondi comuni di investimento, secondo l'articolo 1, comma 2, lettera c), del Tuf, sono considerate strumenti finanziari e, pertanto, a esse si rendono applicabili tutte le norme fiscali che si riferiscono a tale macro-categoria.
1 - continua
Adolfo Trombetta
pubblicato Lunedì 24 Luglio 2017
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