La prova della simulazione della donazione non richiede la forma solenne
Pubblicato il 27/07/17 04:25 [Doc.3503]
di Redazione IL CASO.it


Simulazione – Prova - Requisito di forma scritta ad probationem tantum – Donazione - Prova della parziale simulazione soggettiva - Controdichiarazione sottoscritta dalle stesse parti

Dall'art. 1417 c.c. si ricava che la prova della simulazione tra le parti soggiace ad un requisito di forma scritta ad probationem tantum, non anche a quello solenne ed ulteriore eventualmente richiesto ad substantiam per l'atto della cui simulazione si tratta; pertanto, la prova della parziale simulazione soggettiva di una donazione non richiede anch'essa l'atto pubblico, ma può essere fornita mediante una semplice controdichiarazione sottoscritta dalle stesse parti o da quella contro cui questa è prodotta.


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