Efficacia esecutiva del contratto di mutuo se la somma sia resa disponibile solo a seguito di adempimenti del mutuatario
Pubblicato il 28/07/17 04:39 [Doc.3508]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura dell’Avv. Dario Nardone

Contratto di mutuo – costituzione in deposito cauzionale presso la banca – erogazione effettiva solo al verificarsi di condizioni future ed eventuali – efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. – Esclusione

Non può essere ritenuto titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 co. 1 n. 2 c.p.c., sicché ne va disposta la sospensione dell’efficacia esecutiva, il contratto di mutuo pur se stipulato per atto pubblico notarile nel quale, benché la somma sia stata dichiarata come erogata e quietanzata, essa è stata costituita, presso la stessa banca, in deposito cauzionale a garanzia dell’adempimento di tutte le condizioni poste a carico della parte finanziata.

In tal caso è evidente la discrasia risultante nel predetto documento ove la somma finanziata prima risulterebbe erogata e poi, invece, ancora vincolata e giacente presso la banca, così creando una situazione di vantaggio solo per quest’ultima che da subito può incassare le rate del mutuo risultanti dal piano di ammortamento.


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