Onere di produzione dellâoriginale della scrittura privata a seguito di disconoscimento della copia fotostatica
Pubblicato il 31/07/17 04:39 [Doc.3510]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massima a cura dellâAvv. David Giuseppe Apolloni
Disconoscimento ai sensi dellâart. 2719 c.c. e dellâart. 214 c.p.c. di documento prodotto in copia â onere della produzione dellâoriginale a carico della parte che intende avvalersene â sussiste
Disconoscimento ai sensi dellâart. 2719 c.c. e dellâart. 214 c.p.c. di documento prodotto in copia â onere della reiterazione del disconoscimento a seguito della produzione dellâoriginaleâ sussiste
A seguito del disconoscimento della fotocopia della scrittura privata, la parte che intende avvalersene è tenuta a produrre lâoriginale (e, in caso di ulteriore disconoscimento, a chiederne la verificazione), atteso che solo con lâoriginale si realizzano la diretta correlazione e lâimmanenza della personalità dellâautore della sottoscrizione, che giustificano la fede privilegiata che la legge assegna al documento medesimo, così da fondare una presunzione legale superabile dallâapparente sottoscrittore solo con lâesito favorevole della querela di falso.
La parte che ha disconosciuto la sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, ha lâonere di reiterare il disconoscimento con riferimento allâoriginale della scrittura medesima, successivamente acquisito in giudizio, per impedire che la predetta scrittura si abbia per riconosciuta in causa.
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