Scissione parziale asimmetrica: non câè indebito vantaggio fiscale
Pubblicato il 27/07/17 08:42 [Doc.3520]
di Redazione IL CASO.it
Quella non proporzionale, finalizzata allâassegnazione agevolata di beni immobili ai soli soci che riceveranno partecipazioni nella società scissa, è priva di carattere abusivo
LâAgenzia, con la risoluzione n. 98/E del 26 luglio 2017, rispondendo a unâistanza di interpello, fornisce un importante chiarimento interpretativo in materia di scissione parziale asimmetrica non proporzionale seguita dalla cessione di beni ai soli soci che riceveranno partecipazioni nella società scissa: non si tratta di unâoperazione abusiva.
Il quesito
Una società in accomandita semplice che esercita lâattività di locazione immobiliare di beni propri, (in particolare possiede uno stabile di civile abitazione, composto da unità immobiliari locate a âcanone convenzionatoâ ai soci o loro familiari), ha chiesto allâAgenzia un parere sullâeventuale carattere abusivo, ai fini delle imposte dirette e dellâimposta di registro, di unâoperazione straordinaria che intende effettuare.
Più precisamente, la società vuole realizzare una scissione parziale asimmetrica non proporzionale â finalizzata alla cessione agevolata dei beni immobili ai soci â in cui le quote della nuova sas beneficiaria saranno attribuite esclusivamente ai due soci della scindenda, che non concordano con lâassegnazione agevolata, mentre agli altri (favorevoli allâassegnazione) saranno attribuite solo quote della società scissa.
Alla beneficiaria della scissione saranno assegnati immobili allo stesso valore fiscale in essere presso la società scindenda e la riserva da rivalutazione di riferimento.
Poi, in seguito allâoperazione, avverrà lâassegnazione agevolata di beni immobili (ex articolo 1, commi 115-120, della legge 208/2015) in favore dei soci della scissa ai quali gli stessi immobili sono attualmente concessi in locazione.
Contestualmente allâassegnazione agevolata, la società scissa sarà posta in scioglimento e liquidazione, mentre la beneficiaria continuerà nellâattività di gestione degli immobili ricevuti in occasione della scissione, con le stesse modalità e sulla base dei contratti di locazione attualmente in vigore.
A parere dellâistante, la descritta operazione funzionale allâassegnazione agevolata di beni immobili ad alcuni soltanto dei soci, non risulta abusiva, anche perché avverrebbe nelle stesse condizioni e con gli stessi oneri tributari applicabili al caso in cui lâassegnazione medesima non fosse stata preceduta dalla scissione, cioè con il pagamento dellâimposta sostitutiva dellâ8% sulla plusvalenza pari alla differenza tra il valore della rendita catastale rivalutata degli immobili e il valore fiscale degli stessi; e della sostitutiva del 13% sulla riserva da rivalutazione.
La risposta
Ricordando in primis quali sono i presupposti in presenza dei quali unâoperazione può essere considerata abusiva, lâAgenzia delle Entrate afferma che, sotto il profilo delle imposte dirette, la fattispecie posta alla sua attenzione (scissione parziale asimmetrica non proporzionale, finalizzata allâassegnazione agevolata di beni immobili ai soli soci che riceveranno partecipazioni nella società scissa) non solo appare una scelta coerente con la disciplina dellâassegnazione agevolata dei beni ai soci, ma neppure è finalizzata ad aggirare alcun principio dellâordinamento.
Del resto, la possibilità di assegnare beni soltanto ad alcuni soci, anziché alla totalità degli stessi, è stata prevista dalla circolare n. 26/E del 1° luglio 2016, in cui si afferma che ânon costituisce causa ostativa lâattribuzione di beni agevolabili solo a taluni soci anziché alla generalità degli stessiâ.
Pertanto, considerato che la scissione risponde alla necessità di riorganizzare lâassetto societario per permettere solo ad alcuni soci (quelli che resteranno nella società scissa) di procedere allâassegnazione agevolata degli immobili, la scelta appare meritevole di tutela e non integra lo sviamento dalla ratio di alcuna norma o principio dellâordinamento.
Ne consegue che lâoperazione, complessivamente considerata, non di pone in contrasto con la disciplina dellâabuso del diritto dettata dallâarticolo 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2002).
Sul versante dellâimposta di registro, in linea con quanto già sostenuto nella risoluzione 97/E di ieri, lâAgenzia, sul presupposto della natura residuale della nozione di abuso del diritto e sulla scorta della recente giurisprudenza di legittimità , non formula alcuna osservazione. Pertanto, lâoperazione di scissione parziale asimmetrica non proporzionale non sarà , quindi, valutata sulla base dei principi dettati dallâarticolo 10-bis dello Statuto, bensì sulla base dei criteri interpretativi forniti dallâarticolo 20, Dpr 131/1986.
Conclusivamente, quindi, lâoperazione in esame, in ordine alla possibile riqualificazione ai sensi dellâarticolo 20, Dpr 131/1986, non presenta aspetti di criticità , tenuto conto che lâoperazione di scissione è espressamente disciplinata, nellâambito dellâimposta di registro (articolo 4, lettera b, tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986) ed è assoggettata allâimposta nella misura fissa di 200 euro.
r.fo.
pubblicato Mercoledì 26 Luglio 2017
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