Tutela cautelare in materia di affitto dâazienda tra sequestro giudiziario e tutela atipica
Pubblicato il 28/07/17 12:03 [Doc.3534]
di Francesco Mainetti, Avvocato
Tribunale Roma, ordinanza, 27 luglio 2017 â Est. Amato.
Tutela cautelare â Controversia sulla proprietà e/o sul possesso e/o sulla detenzione di un bene â Sequestro giudiziario.
Laddove si controverta sulla spettanza della proprietà e/o del possesso e/o anche della detenzione di un bene, al fine di salvaguardare gli effetti della pronuncia finale di merito, volta a risolvere la situazione dominicale e il conferente aspetto possessorio, è apprestata la misura tipica del sequestro giudiziario, ex art. 670 c.p.c., esperibile ogni qualvolta lo stato di fatto esistente in pendenza del giudizio disveli situazioni tali da pregiudicare lâattuazione del diritto controverso e la controversia sulla proprietà o il possesso non si identifica nella sola azione di rivendica, potendo esservi assimilate pretese fondate su azioni personali, aventi ad oggetto la restituzione della cosa da altri detenuta (Avv. Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)
Tutela cautelare â Controversia sulla proprietà e/o sul possesso e/o sulla detenzione di azienda â Sequestro giudiziario â Periculum in mora â Presupposti.
La concessione del sequestro giudiziario dâazienda presuppone la sussistenza del periculum cautelando, il quale, in base allâindicazione normativa, deve concretarsi in una necessità di governo aziendale differente da quello in essere, che (come va provato) arreca pregiudizio quanto alla produttività e potenzialità economica dellâazienda medesima (Avv. Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)
Tutela cautelare â Controversia sulla proprietà e/o sul possesso e/o sulla detenzione di azienda â Azienda in attività - Sequestro giudiziario â Ammissibilità â Cautela atipica sussidiaria â Inammissibilità .
Nel caso di perduranza dellâattività produttiva, qualora si controverta sulla fondatezza della pretesa di restituzione dellâazienda affittata, il bilanciamento degli interessi in gioco va concretamente realizzato con la temporanea attribuzione della gestione a soggetto differente dallâattuale del quale si denuncia lâinadeguatezza, attraverso la cautela tipica ex art. 670 c.p.c.; nella sussistenza delle suddette condizioni, il soggetto investito della temporanea gestione può curare la relativa conduzione produttiva in osservanza delle direttive eventualmente dettate ed in attesa della pronuncia sul merito. Viceversa solo nel caso in cui lâattività aziendale non sia in atto da parte dellâaffittuaria, non si pone la necessità del governo aziendale temporaneo attuato attraverso il sequestro giudiziario, funzionale a preservarne lâavviamento e conservarne la produttività al fine di garantirne allâavente diritto, allâesito del giudizio di merito, la fattuale disponibilità (a titolo di possesso, quale affittante, ovvero di detenzione, se affittuario) in condizioni di ordinaria efficienza, e può, quindi, trovare ingresso la tutela atipica ex art. 700 c.p.c., previo il necessario riscontro del pertinente fumus della pretesa restitutoria, nonché dellâurgenza di provvedere (Avv. Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)
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