Avviso ai creditori iscritti e sospensione della vendita
Pubblicato il 31/07/17 04:25 [Doc.3538]
di Redazione IL CASO.it


Fallimento – Cessione dei crediti - Comunicazione della cessione mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB - Modifica dello stato passivo ex art. 115 l.f.
La comunicazione della cessione, avvenuta mediante pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, come previsto dall'art. 58 TUB, richiamato dall'art. 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130, integra i requisiti per la modifica dello stato passivo ai sensi dell'art. 115 l.fall., ove riporti la corretta indicazione del cedente, del cessionario e della data della cessione.

Fallimento – Avviso della vendita ai creditori iscritti – Omissione – Conseguenze – Nullità della vendita – Esclusione – Risarcimento del danno – Sospensione della vendita - Esclusione
L’omissione dell’avviso a ciascuno dei creditori iscritti di cui all’art. 107, comma 3, l.fall. della vendita di beni immobili e degli altri beni iscritti nei pubblici registri costituisce violazione di un obbligo imposto dalla legge e concreta dunque un illecito extracontrattuale che non comporta nullità insanabile della vendita, ma la responsabilità del curatore ex art. 2043 c.c. per le conseguenze dannose subite dai citati creditori a causa dell’omissione.

Nel caso di specie, il Tribunale ha respinto l’istanza di sospensione della vendita proposta dal creditore non avvisato ed accolto invece la richiesta del medesimo di accesso alla documentazione concernente le vendite dei beni ipotecati.

Massima a cura di Franco Benassi


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