Concorso di responsabilità per i danni da infiltrazioni di acqua subiti dal proprietario dell'unità immobiliare situata all'ultimo piano
Pubblicato il 12/04/15 17:45 [Doc.354]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Taranto, sentenza n. 1098 del 04 aprile 2014. Affronta la problematica del concorso di responsabilità per i danni da infiltrazioni di acqua subiti dal proprietario dell'unità immobiliare situata all'ultimo piano: appaltatore - condominio - direttore dei lavori - condomino titolare dell'uso esclusivo della terrazza che funge da copertura ex art. 1126 c.c.

Un primo passo della motivazione in diritto:

"la responsabilità del condomino dell’ultimo piano e del condominio ex art. 2051 c.c. 1126 c.c.: l’esistenza dell’uso esclusivo della terrazza a copertura del primo non fa venir meno l’obbligo di custodia – l’esclusione di una forma di esclusiva responsabilità del primo per la collocazione di una piscina

In considerazione della natura di parte dei vizi riscontrati sulla pavimentazione all’ultimo piano, che evocavano cioè usura o incuria, e quindi un evidente difetto di diligenza nella custodia della cosa, non può farsi a meno di confermare quanto statuito dal giudice del cautelare e del successivo reclamo, laddove rimarcavano la responsabilità sia del proprietario dell’ultimo piano, al quale spetta l’uso esclusivo della terrazza che funge anche da copertura dell’edificio, sia del condominio.

Né la responsabilità di quest’ultimo può essere esclusa per il fatto che la terrazza fosse in uso esclusivo del condomino proprietario dell’attico: proprio perché svolge anche una funzione di copertura dell’edificio il condominio conserva la custodia per prevenire il verificarsi di rischi di infiltrazioni nei piani sottostanti.

Rischio che peraltro è notorio che non venga meno anche quando si realizzano importanti lavori di rifacimento della pavimentazione - allo scopo peraltro di garantire la tenuta della coibentazione e per evitare precedenti fenomeni di infiltrazione - come nel caso in esame avveniva nel 1999 con l’appalto affidato all’impresa convenuta: non doveva di certo il condominio lasciare passare 5 anni senza preoccuparsi di verificare le condizioni della tenuta dei giunti della pavimentazione o delle sue componenti, che per l’esposizione continua agli agenti atmosferici è notoriamente soggetta a progressivo deterioramento, per quanto curata possa essere stata l’opera di coibentazione svolta da parte dell’impresa incaricata.

Emerge anche la responsabilità per omessa custodia del titolare dell’uso esclusivo( arg, anche ex art. 1126 c.c.).
Quanto poi alla misura della responsabilità ben può trovare applicazione il criterio fissato dall’art. 1126 c.p.c., trattandosi di responsabilità omogenee perché derivanti entrambe dall’art. 2051 c.c.: la prima norma evidentemente tiene conto della preponderante funzione di copertura che la terrazza svolge, pur se in uso esclusivo al proprietario dell’attico...".

Ancora in motivazione si afferma:

la qualificazione della domanda proposta dagli attori è a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. - il concorso di fatti diversi in ordine alla causazione dell’evento lesivo ex art. 2055 c.c.

A ben vedere gli attori proponevano domanda risarcitoria, oltre nei confronti del condominio e del titolare dell’uso esclusivo della terrazza a livello, anche nei confronti dell’appaltatore.

Ma come qualificare quest’ultima domanda, posto che si dibatteva se dovesse essere ricondotta nell’ambito dell’art. 1667 c.c. o 1669 c.c.?

Non la prima in quanto non si tratta di verificare se sia da mantenere in vita un contratto o darsi la riduzione del prezzo o la sua restituzione.

Senza contare che per essere stata pacificamente accettata l’opera e pagata, ex art. 1667 c.c. non sarebbe stato più possibile farla valere, beninteso con riferimento ai vizi conoscibili.

Si tratta della responsabilità ex art. 1669 c.c., ritenuta comunemente di natura extracontrattuale, la quale se in linea generale si applica con riferimento alle costruzioni, può trovare applicazione estensiva anche quando si realizzino opere destinate ad avere, come per le prime, una lunga durata: ad esempio si pensi al caso del rifacimento dell’intonaco, che nei dieci anni successivi si sfaldi( S.C.), ovvero, come nel caso in esame, quando viene rifatta la pavimentazione di una terrazza a livello per evitare problemi già affiorati di infiltrazioni di acqua agli appartamenti sottostanti: ed è quanto aveva ad oggetto il contratto di appalto del 1997 dedotto in giudizio, per il quale fu allora sborsata dal condominio la somma di 170.000.000 d vecchie lire( altro quindi che opera di manutenzione ordinaria).

Non può poi essere qualificarsi l’azione proposta dagli attori ex art. 2043 c.c., dal momento che non può dirsi che siano soggetti distinti dal condominio quando stipulava l’appalto con l’impresa del convenuto; condominio che infatti non ha una distinta soggettività rispetto ai singoli condomini.

In altri termini gli attori quali proprietari danneggiati da supposta colpa dell’appaltatore si identificano pur sempre giuridicamente con il condominio committente e quindi trova applicazione l’art. 1669 c.c., il quale infatti, pur se evoca come si è detto una forma di responsabilità extracontrattuale, presuppone espressamente come legittimati attivi i committenti ed i loro aventi causa.

Consegue da quanto detto che la chiamata in causa del direttore dei lavori da parte del condominio convenuto, pur se fondato su di un contratto, come peraltro avveniva per l’appaltatore, si inserisce in astratto nella serie causale delle condotte che producevano il danno lamentato dagli attori( e si veda l’art. 41 c.p. sulla causalità, e la cui disciplina è da considerare un principio generale ).

Insomma trova applicazione per tutti i soggetti responsabili la regola della solidarietà ex art. 2055 c.c. e quindi si giustifica l’estensione automatica della domanda dell’attore anche nei confronti del direttore dei lavori, chiamato in causa dal condominio convenuto, ed esclusa invece dal giudice del reclamo ed avversata dalle controparti).
Peraltro tale istituto tradizionalmente si applica anche quando siano diversi i titoli di responsabilità: contrattuale od extracontrattuale....".


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