Avvocati: Conferimento dell'incarico, compenso e obblico del preventivo
Pubblicato il 09/08/17 04:07 [Doc.3584]
di Redazione IL CASO.it


La legge per la concorrenza modifica l'art. 13 (Conferimento dell'incarico e compenso) della legge 31 dicembre 2012, n. 247 - Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, eliminando, al comma 5, le parole "a richiesta":

Art. 13 (Conferimento dell'incarico e compenso)
omissis
5. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; [a richiesta] è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.
omissis


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