Cancellazione della cancellazione: l’attività del difensore non prova la prosecuzione dell’attività
Pubblicato il 07/09/17 04:13 [Doc.3612]
di Redazione IL CASO.it


Registro Imprese - Cancellazione di cancellazione di società di capitali – Presupposti - Prova effettiva della prosecuzione dell’attività gestoria – Conferimento di mandato ad un avvocato in epoca successiva alla cancellazione – Irrilevanza – Compimento di atti riconducibili all’oggetto sociale – Necessità.

Può essere disposta la cancellazione dell’iscrizione della cancellazione dal Registro delle Imprese di una società di capitali qualora l’iscrizione relativa alla cancellazione della società sia avvenuta in difetto delle condizioni di legge, non risultando di fatto cessata l’attività d’impresa. A tale scopo, rileva il compimento di atti, successivi alla cancellazione, riconducibili all’attuazione dell’oggetto sociale, essendo peraltro irrilevante il mero conferimento di un mandato ad litem, di per sé neutro, che perciò, esso solo, non può in nessun caso costituire prova della prosecuzione dell’attività d’impresa. Invero, l’attività processuale svolta nel corso del giudizio dal difensore della società, anche dopo la cancellazione, rientra nell’attività svolta dal difensore quale dominus litis e, comunque (tenuto conto del contenuto tecnico-processuale dell’attività), non è indice univoco di prosecuzione dell’attività di impresa da parte di società cancellata.


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