Cancellazione della cancellazione: lâattività del difensore non prova la prosecuzione dellâattivitÃ
Pubblicato il 07/09/17 04:13 [Doc.3612]
di Redazione IL CASO.it
Registro Imprese - Cancellazione di cancellazione di società di capitali â Presupposti - Prova effettiva della prosecuzione dellâattività gestoria â Conferimento di mandato ad un avvocato in epoca successiva alla cancellazione â Irrilevanza â Compimento di atti riconducibili allâoggetto sociale â Necessità .
Può essere disposta la cancellazione dellâiscrizione della cancellazione dal Registro delle Imprese di una società di capitali qualora lâiscrizione relativa alla cancellazione della società sia avvenuta in difetto delle condizioni di legge, non risultando di fatto cessata lâattività dâimpresa. A tale scopo, rileva il compimento di atti, successivi alla cancellazione, riconducibili allâattuazione dellâoggetto sociale, essendo peraltro irrilevante il mero conferimento di un mandato ad litem, di per sé neutro, che perciò, esso solo, non può in nessun caso costituire prova della prosecuzione dellâattività dâimpresa. Invero, lâattività processuale svolta nel corso del giudizio dal difensore della società , anche dopo la cancellazione, rientra nellâattività svolta dal difensore quale dominus litis e, comunque (tenuto conto del contenuto tecnico-processuale dellâattività ), non è indice univoco di prosecuzione dellâattività di impresa da parte di società cancellata.
© Riproduzione Riservata