Obblighi informativi dell’intermediario: sottoscrizione della documentazione ed effettiva attività di informazione
Pubblicato il 05/09/17 04:45 [Doc.3620]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, sentenza dell’11.07.2017 depositata il 12.07.2017 - Est. Luca Caputo.

Responsabilità di Poste Italiane quale intermediario finanziario per aver collocato un prodotto finanziario non adeguato alla propensione all’investimento del cliente – Sussistenza
Rilevanza della consegna di documentazione informativa ai fini dell’esonero da responsabilità – Esclusione

Non è sufficiente, per ritenere assolti gli obblighi informativi che gravano sull’intermediario finanziario, aver fornito e fatto sottoscrivere al cliente con propensione al rischio medio-bassa una serie di documenti, pur in osservanza delle disposizioni del T.U.F., qualora a ciò non si accompagni un’effettiva attività di informazione del cliente tesa a consentirne la formazione di una volontà pienamente consapevole, che tenga conto, in particolare, della concreta propensione al rischio desumibile anche da investimenti pregressi.


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