Lâabuso del processo si verifica quando si fraziona il procedimento originariamente unitario
Pubblicato il 15/09/17 03:38 [Doc.3664]
di Redazione IL CASO.it
Cass. Civ., sez. II, sentenza 6 settembre 2017 n. 20834 (Pres. Petitti, rel. Scalisi)
EQUA RIPARAZIONE â AZIONE UNITARIA NEI PROCESSI PRESUPPOSTI â AZIONI DISGIUNTE AI FINI DELLâINDENNIZZO â ABUSO DEL PROCESSO â SANZIONE â COMPENSAZIONE DELLE SPESE LEGALI (l. 89/2001)
In tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, la condotta di più soggetti, che dopo aver agito unitariamente nel processo presupposto, in tal modo dimostrando la carenza di interesse alla diversificazione delle rispettive posizioni, propongano contemporaneamente distinti ricorsi per equa riparazione, con identico patrocinio legale, dando luogo a cause inevitabilmente destinate alla riunione, in quanto connesse per lâoggetto ed il titolo, si configura come abuso del processo, contrastando con lâinderogabile dovere di solidarietà , che impedisce di far gravare sullo Stato debitore il danno derivante dallâaumento degli oneri processuali, e con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, avuto riguardo allâallungamento dei tempi processuali derivante dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti. Tale abuso non è sanzionabile con lâinammissibilità dei ricorsi, non essendo illegittimo lo strumento adottato ma le modalità della sua utilizzazione, ma impone per quanto possibile lâeliminazione degli effetti distorsivi che ne derivano, e, quindi, la valutazione dellâonere delle spese come se il procedimento fosse stato unico fin dallâorigine.
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