Corte Ue, sì alla detrazione Iva ma non oltre il quanto necessario
Pubblicato il 16/09/17 03:15 [Doc.3677]
di Redazione IL CASO.it
La controversia giunta a sentenza verte sullâinterpretazione di due disposizioni contenute nella direttiva omonima e vede protagonisti unâ impresa edile e lâAmministrazione fiscale
Quanto stretto devâessere il nesso tra le spese imponibili a fini Iva, sostenute da un imprenditore per generare entrate, e le proprie operazioni imponibili affinché sia possibile la detrazione dellâimposta a monte? à sufficiente che le spese siano state utili o necessarie per lâimpresa o che presentino un mero nesso causale con determinate entrate previste? Oppure occorre imputarle in maniera diretta e immediata alle entrate dellâimpresa soggette Iva? A queste domande risponde la sentenza 132/16 della Corte Ue, investita della controversia sollevata dalla Corte suprema amministrativa della repubblica di Bulgaria (Varhoven administrativen sad).
I termini della controversia
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte in particolar modo sullâinterpretazione dellâarticolo 168 della direttiva Iva (2006/112/CE), oltre che dellâarticolo 176 della stessa direttiva. La domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra la direzione «Ricorsi e prassi in materia di fiscalità e di sicurezza sociale» di Sofia e la âIberdrola Inmobiliaria Real Estate Investmentsâ, riguardante due avvisi di rettifica inviati a questâultima e relativi al diritto alla detrazione dellâIva assolta a monte per la prestazione di servizi, consistenti nella costruzione o nella ristrutturazione di un bene immobile di proprietà del Comune di Tsarevo, in Bulgaria.
Secondo la Corte Ue, lâarticolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112 devâessere interpretato nel senso che lâimpresa ha diritto a detrarre lâIva assolta a monte per la prestazione di servizi in questione sullâimmobile di proprietà del Comune - qualora questâultimo benefici a titolo gratuito del risultato di tali servizi e questi ultimi siano utilizzati tanto dallâimpresa quanto dal Comune - nei limiti in cui i servizi non vadano oltre âquanto necessarioâ per consentire allâimpresa di effettuare a valle operazioni soggette a imposta e il loro costo sia incluso nel prezzo di queste operazioni.
Il procedimento principale
Come esposto nella sentenza, la âIberdrola Inmobiliaria Real Estate Investmentsâ era proprietaria di alcuni terreni sui quali intendeva realizzare un villaggio turistico da affittare in regime di imposta. Per consentire il successivo allacciamento del villaggio allâesistente stazione di pompaggio delle acque reflue del Comune di Tsarevo (Bulgaria) occorreva però prima risanare integralmente la stazione di pompaggio. Pertanto, la società e il Comune avevano stipulato un contratto con cui lâIberdrola si impegnava a realizzare, a proprie spese, lâintervento di ripristino delle infrastrutture comunali di trattamento delle acque reflue. Il ripristino veniva poi realizzato da unâimpresa edile incaricata dallâIberdrola. Dopo la realizzazione degli interventi di ripristino, lâIberdrola aveva realizzato gli immobili del villaggio turistico e li aveva allacciati alla stazione, facendo valere il diritto alla detrazione. Diritto che lâAmministrazione nazionale aveva negato, ai sensi dellâarticolo 70, paragrafo 1, punto 2, dello ZDDS (legge bulgara relativa allâimposta sul valore aggiunto). Secondo la norma, non sussiste il diritto a detrazione dellâIva assolta a monte se i beni o i servizi sono destinati a cessioni o prestazioni a titolo gratuito o ad attività estranee allâattività economica del soggetto passivo. Rivoltasi successivamente al tribunale amministrativo, la società aveva ottenuto lâannullamento dellâavviso di accertamento e del relativo avviso di rettifica, sul presupposto che la prestazione erogata dallâIberdrola era stata funzionale allâattività economica della società (locazione del villaggio turistico). à in questo contesto che il Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre la controversia alla Corte.
Sulle questioni pregiudiziali
In particolare, a seguito della sospensione del procedimento da parte della Corte suprema amministrativa della Bulgaria, alla corte Ue sono state sottoposte le seguenti questioni pregiudiziali:
se gli articoli 26, paragrafo 1, lettera b), 168, lettera a), e 176 della direttiva 2006/112 ostino a una disposizione nazionale, quale lâarticolo 70, paragrafo 1, punto 2, dello ZDDS, che limiti il diritto di detrarre lâIva assolta a monte per una prestazione di servizi di costruzione o di ristrutturazione di un bene immobile di proprietà di un terzo, che siano utilizzati sia dal destinatario della prestazione sia dal terzo, per la sola ragione che il terzo benefici a titolo gratuito del risultato di tali servizi, senza tenere conto del fatto che i servizi medesimi saranno utilizzati nellâambito dellâattività economica del soggetto passivo destinatario;
se gli articoli 26, paragrafo 1, lettera b), 168, lettera a), e 176 della direttiva 2006/112 ostino ad una prassi fiscale che non riconosca il diritto a detrarre lâIva assolta a monte per la prestazione dei servizi, qualora le spese relative a tali servizi siano contabilizzate nelle spese generali del soggetto passivo, in quanto sostenute ai fini della costruzione o ristrutturazione di un immobile di proprietà di terzi, senza tenere conto del fatto che tale immobile sarà utilizzato anche dal destinatario della prestazione dei servizi di costruzione nellâambito della propria attività economica.
Secondo la Corte, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se lâarticolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112 debba essere interpretato nel senso che il soggetto passivo possa legittimamente portare in detrazione lâIva, assolta a monte per una prestazione di servizi consistente nella costruzione o nella ristrutturazione di un bene immobile di proprietà di un terzo, qualora questâultimo benefici a titolo gratuito del risultato di detti servizi e questi ultimi siano destinati ad essere utilizzati tanto dal soggetto passivo quanto dal terzo nellâambito delle rispettive attività economiche.
Per risolvere la questione se lâIberdrola abbia diritto a detrarre lâIva assolta a monte ai fini del ripristino della stazione di pompaggio delle acque reflue, occorre pertanto stabilire se esista un nesso diretto ed immediato tra tale servizio di ripristino, da una parte e, dallâaltra, lâoperazione soggetta ad imposta effettuata a valle dallâIberdrola o lâattività economica di detta società .
Le conclusioni della Corte
In effetti, spiega la Corte, risulta dallâordinanza di rinvio che senza il ripristino della stazione di pompaggio il collegamento ad essa degli immobili che lâIberdrola intendeva costruire sarebbe stato impossibile. Queste circostanze sono quindi idonee a dimostrare lâesistenza di un nesso diretto e immediato tra il servizio di ripristino della stazione di pompaggio delle acque reflue appartenente al comune di Tsarevo e lâoperazione soggetta ad imposta effettuata a valle dallâIberdrola, in quanto risulta che tale servizio è stato fornito per consentire a questâultima di realizzare il progetto immobiliare oggetto del procedimento principale. Al riguardo, si dovrà tener conto della circostanza che il servizio di ripristino di cui al procedimento principale effettuato a monte è un elemento costitutivo del prezzo dellâoperazione soggetta ad imposta effettuata a valle dallâIberdrola. Ciò detto, spetterà sempre al giudice del rinvio esaminare se il servizio si sia limitato a quanto necessario per garantire il collegamento degli immobili realizzati dalla Iberdrola alla stazione di pompaggio delle acque reflue di cui trattasi nel procedimento principale oppure se sia andato oltre quanto necessario a tale scopo.
Nel primo caso, infatti, occorrerebbe riconoscere il diritto alla detrazione dellâIva assolta a monte che ha gravato sullâinsieme delle spese sostenute per il ripristino della stazione di pompaggio, spese che possono essere considerate connesse direttamente e immediatamente con le attività economiche del soggetto passivo. Al contrario, se i lavori di ripristino della stazione di pompaggio in questione andassero oltre le esigenze generate dai soli immobili costruiti dalla Iberdrola, il nesso, diretto e immediato, esistente tra tale servizio e lâoperazione soggetta ad imposta effettuata a valle dallâIberdrola, consistente nella realizzazione di tali immobili, sarebbe in parte interrotto e il diritto alla detrazione dovrebbe quindi essere riconosciuto allâIberdrola soltanto per lâimposta assolta a monte gravante pro quota sulle spese sostenute per il ripristino della stazione di pompaggio delle acque reflue oggetto del procedimento principale, obiettivamente necessario per consentire allâIberdrola di effettuare le sue operazioni imponibili.
Lâarticolo 168, lettera a), della direttiva Iva, conclude la Corte, devâessere interpretato nel senso che lâazienda in questione ha diritto a detrarre lâimposta assolta a monte per la prestazione di servizi sul bene immobile di proprietà del Comune nei limiti in cui i servizi stessi non vadano oltre âquanto necessarioâ allo scopo di effettuare, a valle, operazioni soggette a imposta e il loro costo sia incluso nel prezzo di tali operazioni. Ciò, quindi, anche se, come nel caso in questione, un soggetto terzo ( il Comune) benefici a titolo gratuito del risultato dei servizi e gli stessi siano utilizzati sia dallâimpresa sia dal soggetto terzo nellâambito delle loro attività economiche.
Data della sentenza
14 settembre 2017
Numero della causa
C-132/2016
Nome delle parti
Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» â Sofia
contro
«Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments» EOOD
Chiara Ciranda
pubblicato Giovedì 14 Settembre 2017
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