Garantiti agli azionisti i mezzi di ricorso sui dividendi esteri
Pubblicato il 16/09/17 03:15 [Doc.3678]
di Redazione IL CASO.it
La controversia su cui la Corte è stata chiamata a decidere vede protagonisti un fondo pensionistico e il Fisco britannico e verte sullâinterpretazione degli articoli 49 e 63 del Tfue
La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame verte sullâinterpretazione degli articoli 49 e 63 del Trattato sul funzionamento dellâUnione europea ed è stata presentata nellâambito di una controversia che oppone un fondo pensionistico allâAmministrazione tributaria britannica. Al centro della controversia il rifiuto di riconoscere un diritto al credito dâimposta al fondo, non assoggettato allâimposta sui redditi da investimento, per il percepimento da parte di questâultimo di dividendi che rappresentano redditi di origine estera di una società che ha la sua residenza fiscale nel Regno Unito.
Le caratteristiche del Fondo
Tale fondo è gestito dai Trustees che costituiscono il soggetto passivo rilevante, mentre il fondo è il beneficiario effettivo del patrimonio, esentato nel Regno Unito dallâimposta sui redditi relativamente ai suoi investimenti. Il portafoglio di investimenti del fondo comprendeva azioni di società residenti nel Regno Unito che avevano optato per il regime cd. FID (da dividendi da reddito estero) per distribuire ai loro azionisti dividendi che rappresentavano redditi di origine estera. Pertanto, nella sua qualità di azionista di tali società , il fondo ha percepito dividendi qualificati come FID. Se è vero che, in applicazione della disciplina nazionale, i Trustees non avevano diritto a crediti dâimposta per i suddetti dividendi, essi avevano, tuttavia, diritto a simili crediti per i dividendi ricevuti, al di fuori del regime FID, da società residenti nel Regno Unito.
Il ricorso alla Corte di giustizia dellâUe
La questione è approdata dinanzi alla competente autorità giurisdizionale che ha sottoposto al vaglio pregiudiziale della Corte Ue alcune questioni, con cui il giudice del rinvio ha chiesto innanzitutto se gli articoli 49 e 63 TFUE debbano essere interpretati nel senso che essi conferiscono diritti a un azionista beneficiario di dividendi qualificati come FID che risiede nel medesimo Stato membro della società distributrice dei suddetti dividendi.
In ordine alla questione, se lâarticolo 63 TFUE conferisca diritti a un azionista beneficiario di dividendi qualificati come FID, secondo constante giurisprudenza della Corte, lâarticolo 63, paragrafo 1, TFUE, vieta in via generale le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri nonché tra Stati membri e paesi terzi. In base a giurisprudenza consolidata, la Corte Ue ha già avuto modo di chiarire che lâarticolo 63 TFUE osta a una normativa di uno Stato membro che esoneri dal pagamento dellâimposta sulle società le società residenti che distribuiscono ai loro azionisti dividendi provenienti da dividendi di origine nazionale, laddove essa concede alle società residenti che distribuiscono ai loro azionisti dividendi provenienti da dividendi di origine estera la facoltà di optare per un regime che permette loro di recuperare lâimposta sulle società versata, ma, in particolare, non prevede un credito dâimposta per i loro azionisti, mentre questi ultimi ne avrebbero ricevuto uno in caso di una distribuzione effettuata da una società residente sulla base di dividendi di origine nazionale.
La normativa fiscale britannica
La Corte ha ritenuto, infatti, che nei limiti in cui il sistema fiscale del Regno Unito, ivi compreso il regime FID, privava azionisti che percepivano dividendi del loro diritto a un credito dâimposta qualora tali dividendi provenissero da utili di origine estera di una società residente, contrariamente a quanto previsto nel caso dei dividendi provenienti da utili di origine nazionale di una società residente, tale sistema costituisse una restrizione alla libera circolazione dei capitali ai sensi dellâarticolo 63 TFUE.
Nella fattispecie in esame i Trustees hanno percepito dividendi qualificati come FID, senza per questo aver avuto diritto a un credito dâimposta relativo ai suddetti dividendi. Una tale assenza di credito dâimposta in capo agli azionisti non soggetti allâimposta sui redditi da dividendi, come i Trustees, poteva dissuadere detti azionisti dallâinvestire nel capitale delle società residenti nel Regno che percepiscono dividendi di società residenti al di fuori del Regno Unito, a vantaggio di investimenti nelle società residenti nel Regno Unito, che percepiscono dividendi di altre società residenti nel medesimo Stato in parola.
Il ruolo della giurisprudenza
Secondo costante giurisprudenza della Corte, una normativa nazionale indistintamente applicabile ai cittadini di qualsiasi Stato membro può, in generale, rientrare nelle disposizioni del Trattato FUE in materia di libera circolazione dei capitali solo in quanto si applica a situazioni che hanno un collegamento con gli scambi tra gli Stati membri.
Le disposizioni del Trattato FUE relative alla libera circolazione dei capitali non si applicano, infatti, a una fattispecie i cui elementi si trovano tutti riuniti allâinterno di un solo Stato membro.
Orbene, non risulta che la normativa in discussione davanti alla Corte Ue riguardi soltanto fattispecie che non hanno alcun collegamento con gli scambi tra Stati membri o che gli elementi rilevanti che caratterizzano il procedimento principale si trovino tutti riuniti unicamente allâinterno del Regno Unito.
Credito dâimposta e mezzi di ricorso
Al contrario, il trattamento fiscale sfavorevole di alcuni azionisti che percepiscono dividendi qualificati come FID, ossia lâassenza di credito dâimposta, è proprio dovuto al fatto che tali dividendi sono tratti da utili che la società distributrice ha percepito da una società non residente nel Regno Unito, mentre nel caso di dividendi tratti da utili percepiti da una società residente nel Regno Unito, a parità di tutte le altre circostanze, gli azionisti beneficiari in parola avrebbero avuto diritto a un tale credito di imposta. Tutto ciò permesso, la Corte UE ritiene che lâarticolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso conferisce, diritti a un azionista beneficiario di dividendi qualificati come FID.
Con ulteriore questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se ed, eventualmente, in che misura il diritto comunitario esiga che il diritto nazionale di uno Stato membro preveda mezzi di ricorso a disposizione degli azionisti che hanno percepito dividendi qualificati come FID senza tuttavia aver ottenuto un credito dâimposta relativo a detti dividendi, al fine di permettere a tali azionisti di far valere i diritti che lâarticolo 63 TFUE conferisce loro.
Disapplicazione delle norme nazionali e articolo 63 del TFUE
Secondo consolidata giurisprudenza comunitaria, lâarticolo 63 TFUE può essere invocato dinanzi al giudice del rinvio e comportare lâinapplicabilità delle norme nazionali con esso contrastanti.
Risulta inoltre che il diritto di ottenere il rimborso di tributi riscossi da uno Stato membro in violazione del diritto comunitario costituisce la conseguenza e il complemento dei diritti attribuiti ai singoli dalle disposizioni del diritto comunitario, così come interpretate dalla Corte. Lo Stato membro è quindi tenuto, in linea di principio, a rimborsare i tributi riscossi in violazione del diritto dellâUnione. Orbene, un tale diritto di ottenere il rimborso di tributi indebitamente riscossi non sussiste nel caso di specie, tenuto conto del fatto che i Trustees, non essendo soggetti allâimposta sui redditi da dividendi, non hanno versato alcuna imposta per i dividendi ai quali i crediti dâimposta richiesti si riferiscono.
Tuttavia, il diritto al rimborso, riguarda non soltanto gli importi versati allo Stato membro per i tributi illegittimi, bensì anche ogni importo trattenuto il cui rimborso sia indispensabile per ripristinare la parità di trattamento postulata dalle disposizioni del Trattato FUE relative alla libertà di circolazione, compresi, di conseguenza, gli importi dovuti al singolo per un credito dâimposta di cui questâultimo è stato privato ai sensi della normativa nazionale alla quale osta il diritto comunitario.
Il pagamento del credito dâimposta
Pertanto, gli azionisti non soggetti allâimposta sui redditi da dividendi che hanno percepito dividendi qualificati come FID senza avere tuttavia ottenuto un credito dâimposta inerente ai suddetti dividendi, come i Trustees, hanno diritto al pagamento del credito dâimposta di cui sono stati indebitamente privati ai sensi della normativa nazionale incompatibile con lâarticolo 63 TFUE.
Inoltre, in base a costante giurisprudenza della Corte, sia le autorità amministrative sia i giudici nazionali incaricati di applicare, nellâambito delle rispettive competenze, le norme del diritto comunitario hanno lâobbligo di garantire la piena efficacia di tali norme disapplicando allâoccorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi contraria disposizione nazionale, senza chiedere né attendere la previa soppressione di tale disposizione nazionale in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale.
Tale obbligo non osta a che i giudici nazionali competenti applichino, tra i vari mezzi offerti dallâordinamento interno, quelli che appaiano loro più appropriati per tutelare i diritti attribuiti ai singoli dal diritto dellâUnione.
Spetta al giudice nazionale la disapplicazione
Ne consegue che, nellâambito di un ricorso proposto dagli azionisti non soggetti passivi beneficiari di dividendi qualificati come FID al fine di ottenere il versamento dellâimporto del credito dâimposta di cui sono stati indebitamente privati dalla normativa nazionale, il giudice nazionale è, in linea di principio, tenuto a disapplicare le disposizioni di tale normativa allâorigine del trattamento contrario allâarticolo 63 TFUE, onde garantire la piena efficacia del diritto dellâUnione.
In mancanza di una disciplina comunitaria in materia di versamento di credito dâimposta di cui gli aventi diritto sono stati indebitamente privati, spetta allâordinamento giuridico interno di ciascun Stato membro stabilire le modalità processuali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli ai sensi del diritto dellâUnione, purché tali modalità non siano, conformemente al principio di equivalenza, meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna.
Inoltre, in applicazione del principio di effettività , gli Stati membri devono assicurare, in ciascun caso, una tutela effettiva dei diritti conferiti dal diritto dellâUnione e, in particolare, garantire il rispetto del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, sancito dallâarticolo 47, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea.
segue: http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/garantiti-agli-azionisti-mezzidi-ricorso-sui-dividendi-esteri
Data della sentenza
14 settembre 2017
Numero della causa
C-628/2015
Nome delle parti
The Trustees of the BT Pension Scheme
contro
Commissioners for Her Majestyâs Revenue and Customs
Marcello Maiorino
pubblicato Giovedì 14 Settembre 2017
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