Legge “Pinto”: dies a quo del termine per la notifica al Ministero della Giustizia di ricorso e decreto di accoglimento
Pubblicato il 16/09/17 11:45 [Doc.3683]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura dell’Avv. Piero Tandura del Foro di Belluno – Studio Legale Tandura-Fiori

Legge n. 89/2001 – dies a quo del termine di 30 giorni per la notifica del ricorso e del decreto di accoglimento – inserimento nei registri informatici del decreto di accoglimento.

Il termine di 30 giorni previsto dall’art. 5 co. 2 L. n. 89/2001 per la notifica al Ministero della Giustizia del ricorso e del pedissequo decreto di accoglimento della domanda di equo indennizzo non può essere fatto decorrere né dalla data apposta dal giudice sul provvedimento, né dalla data di deposito del provvedimento medesimo da parte del giudice, bensì dalla diversa data in cui il provvedimento risulta essere stato accettato nel sistema informatico della cancelleria. Difatti, solo con l’accettazione e la registrazione e, quindi, con l’inserimento nei registri informatici, il provvedimento emesso dal giudice si considera pubblicato, in quanto prima di tale data l’atto non è conoscibile dalle parti, risultando alle stesse inaccessibile. In tal senso, pertanto, va considerato in termini il ricorrente che abbia notificato al Ministero della Giustizia il ricorso unitamente al decreto di accoglimento decorsi 30 giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria, ma entro il termine di 30 giorni dalla data di avvenuto perfezionamento delle operazioni di pubblicazione telematica del provvedimento medesimo.


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