Controversie transfrontaliere: il patrocinio a spese dello Stato include la traduzione dei documenti
Pubblicato il 18/09/17 09:01 [Doc.3687]
di Redazione IL CASO.it
Corte Giust. UE, sez. V, sentenza 26 luglio 2017, causa C-670/15
ACCESSO ALLA GIUSTIZIA NELLE CONTROVERSIE TRANSFRONTALIERE â DIRETTIVA 2003/8/CE â NORME MINIME COMUNI RELATIVE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN TALI CONTROVERSIE â AMBITO DI APPLICAZIONE â NORMATIVA DI UNO STATO MEMBRO CHE PREVEDE LA NON RIMBORSABILITÃ DELLE SPESE DI TRADUZIONE DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI NECESSARI AL TRATTAMENTO DI UNA DOMANDA DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Il combinato disposto degli articoli 3, 8 e 12 della direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare lâaccesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie, devâessere interpretato nel senso che il patrocinio a spese dello Stato concesso dallo Stato membro del foro, presso il quale una persona fisica che è domiciliata o dimora abitualmente in un altro Stato membro ha presentato una domanda di patrocinio a spese dello Stato nellâambito di una controversia transfrontaliera, include anche le spese anticipate da tale persona per la traduzione dei documenti giustificativi necessari per il trattamento di tale domanda.
© Riproduzione Riservata