Controversie transfrontaliere: il patrocinio a spese dello Stato include la traduzione dei documenti
Pubblicato il 18/09/17 09:01 [Doc.3687]
di Redazione IL CASO.it


Corte Giust. UE, sez. V, sentenza 26 luglio 2017, causa C-670/15

ACCESSO ALLA GIUSTIZIA NELLE CONTROVERSIE TRANSFRONTALIERE – DIRETTIVA 2003/8/CE – NORME MINIME COMUNI RELATIVE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN TALI CONTROVERSIE – AMBITO DI APPLICAZIONE – NORMATIVA DI UNO STATO MEMBRO CHE PREVEDE LA NON RIMBORSABILITÀ DELLE SPESE DI TRADUZIONE DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI NECESSARI AL TRATTAMENTO DI UNA DOMANDA DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il combinato disposto degli articoli 3, 8 e 12 della direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l’accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie, dev’essere interpretato nel senso che il patrocinio a spese dello Stato concesso dallo Stato membro del foro, presso il quale una persona fisica che è domiciliata o dimora abitualmente in un altro Stato membro ha presentato una domanda di patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di una controversia transfrontaliera, include anche le spese anticipate da tale persona per la traduzione dei documenti giustificativi necessari per il trattamento di tale domanda.


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