Corte Ue: se il trust è emigrato non può essere “ipertassato”
Pubblicato il 18/09/17 09:06 [Doc.3688]
di Redazione IL CASO.it


Gli eurogiudici censurano la normativa britannica per una disposizione che discrimina quello trasferito all’estero, rispetto a coloro che spostano la sede nel territorio del Regno Unito

Quattro trust venivano costituiti, nel corso del 1992, da un cittadino cipriota, a vantaggio dei suoi figli e di altri familiari. Egli trasferiva a detti trusts il 40% delle azioni della società controllante delle imprese da lui fondate.
Dagli atti costitutivi risultava che né il cittadino cipriota né sua moglie, vivo il marito, possedessero la qualità di beneficiari del trust. Tuttavia, detto cittadino si era riservato il diritto di nominare trustees nuovi o aggiunti. Viceversa, i beneficiari dei medesimi trusts non godevano di tale diritto.
All’atto della costituzione dei descritti trusts, il cipriota, sua moglie ed i loro figli risiedevano nel Regno Unito. I trustees originari dei trusts erano il cipriota ed una “trust company”, con sede nel Regno Unito. Nel 2003 si era aggiunta, come trustee, la moglie del cittadino cipriota.

Le successive vicende dei trusts
All’inizio del 2004, la coppia decideva di lasciare il Regno Unito e di tornare stabilmente a Cipro. Prima della partenza, il 19 agosto 2004, entrambi si erano dimessi dalle loro funzioni di trustee.
Al fine di effettuare la relativa sostituzione, il cipriota designava lo stesso giorno tre nuovi trustees, tutti residenti a Cipro. Viceversa, la trust company britannica conservava la sua funzione di trustee fino al 14 dicembre 2005. Pertanto, il 19 agosto 2004, la maggioranza dei trustees dei trusts in considerazione aveva cessato di risiedere nel Regno Unito.
Il 19 dicembre 2005, i trustees vendevano le azioni detenute nei trusts costituiti e reinvestivano il prodotto di tale vendita.

Dichiarazioni fiscali ed osservazioni dell’Amministrazione finanziaria
Il 31 gennaio 2006, i trustees effettuavano le dichiarazioni tributarie, comprendenti le autovalutazioni relative a ciascuno dei trusts, per l’esercizio fiscale 2004/2005. Una lettera di accompagnamento forniva all’amministrazione tributaria precisazioni in merito alla sostituzione dei trustees originari ed all’ulteriore atto di cessione di azioni da parte di detti trustees.
Poiché tali dichiarazioni non comprendevano le pertinenti autovalutazioni, relative ad un debito a norma dell’articolo 80 della legge sulla tassazione degli utili, il Fisco avviava un’inchiesta.
Nel mese di settembre 2010, l’amministrazione in parola adottava nei confronti dei trustees una decisione con cui rivalutava l’imposta.
In sostanza, l’amministrazione considerava che il fatto generatore di tale imposta fosse la nomina dei nuovi trustees il 19 agosto 2004, poiché la maggioranza dei trustees non erano allora più residenti nel Regno Unito e, quindi, l’amministrazione dei trusts si poteva considerare trasferita a Cipro nel corso dell’esercizio fiscale 2004/2005.

Il contenzioso nazionale
I trustees in parola proponevano ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado del Regno Unito, sezione tributaria, contestando la compatibilità di tale tassazione all’uscita e della sua immediata riscossione, previsti dal richiamato articolo 80, con le libertà fondamentali di circolazione del diritto dell’Unione.
Di contrario avviso si mostrava l’amministrazione tributaria, che riteneva che, per la natura giuridica del trust alla luce del diritto britannico, nella fattispecie non fosse applicabile nessuna delle libertà di circolazione.

Questioni pregiudiziali
Il Tribunale adito decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, così sintetizzabili:
se sia compatibile con la libertà di stabilimento, con la libera circolazione dei capitali o con la libera prestazione di servizi la decisione di uno Stato membro di emanare e mantenere una normativa, come quella in esame, in base alla quale sono assoggettati a imposta gli utili non realizzati delle attività comprese in un trust, qualora i trustees cessino in qualsiasi momento di essere domiciliati o abitualmente residenti in tale Stato membro;
supponendo che un siffatto assoggettamento a imposta limiti l’esercizio della libertà in questione, se detto assoggettamento sia giustificabile secondo la ripartizione equilibrata del potere impositivo e se esso sia proporzionato qualora la normativa neghi ai trustees la possibilità di differire il prelievo d’imposta o di pagare a rate, né tenga conto di successive minusvalenze dei beni in trust;
se contrasti con una delle libertà fondamentali la decisione di uno Stato membro di assoggettare a imposta gli utili non realizzati sull’aumento di valore delle attività detenute dai trust nel momento in cui la maggioranza dei trustees cessi di essere domiciliata o abitualmente residente in tale Stato membro;
se una restrizione alla libertà creata da questo onere di uscita sia giustificata per garantire la ripartizione equilibrata del potere impositivo, ove sia ancora possibile l’assoggettamento degli utili realizzati all’imposta corrispondente, ma solo qualora sorgano circostanze specifiche in futuro;
se la proporzionalità debba essere determinata dai fatti del singolo caso, con la richiesta di alcune puntualizzazioni in proposito.
La risposta della Corte
La Corte di giustizia osserva, anzitutto, che la libertà di stabilimento, che costituisce una delle disposizioni fondamentali del diritto dell’Unione e che contribuisce all’obiettivo di realizzazione del mercato interno, ha portata assai ampia.
E di questa libertà può avvalersi anche un ente come un trust il quale, in forza del diritto nazionale, disponga di diritti e di obblighi che gli consentono di agire in quanto tale e che eserciti un’attività economica effettiva.
Per quanto di interesse, poi, una società costituita secondo il diritto di uno Stato membro, che trasferisce in un altro Stato membro la propria sede amministrativa effettiva, senza che tale trasferimento di sede incida sul suo status di società del primo Stato membro, può invocare la libertà di stabilimento al fine di mettere in discussione la legittimità di un’imposta ad essa applicata dal primo Stato membro in occasione di tale trasferimento di sede.
Nel caso di specie, poiché i trustees hanno il diritto e l’obbligo di gestire il patrimonio del trust e poiché il fatto generatore della tassazione degli utili risultanti dal patrimonio appartenente al trust è il trasferimento del luogo di residenza di tali trustees fuori del Regno Unito, tale trasferimento di luogo di residenza comporta anche, alla luce del diritto nazionale, il trasferimento della sede amministrativa del trust suddetto.
Detto trasferimento, tuttavia, non sembra aver pregiudicato, alla luce del diritto nazionale in esame, la qualità di trust inerente ai trusts che sono oggetto del procedimento principale.
Ne consegue, inferiscono gli eurogiudici, che la libertà di stabilimento è applicabile ad una situazione come quella contemplata dal procedimento principale.

Gli ostacoli alla libertà di stabilimento
Nella fattispecie, continua la Corte, risulta che unicamente nel caso del trasferimento della sede amministrativa di un trust in uno Stato membro diverso dal Regno Unito la normativa di cui trattasi nel procedimento principale prevede, da una parte, la tassazione degli utili non realizzati risultanti dal patrimonio appartenente al trust in occasione di tale trasferimento e, dall’altra, l’immediato assolvimento dell’imposta dovuta relativa ad esso.
Viceversa, ciò non avverrebbe nel caso di un trasferimento analogo all’interno del territorio nazionale.
Pertanto, osservano gli eurogiudici, la normativa in argomento comporta una differenza di trattamento tra un trust che mantiene la propria sede amministrativa nel Regno Unito e un trust la cui sede amministrativa viene trasferita in un altro Stato membro, per il fatto che il luogo di residenza dei suoi nuovi trustees si trova in questo secondo Stato membro.
Ciò costituisce, pertanto, un ostacolo alla libertà di stabilimento.

La salvaguardia del potere impositivo degli Stati coinvolti
I togati comunitari continuano osservando che, anche in assenza di una tassazione immediata degli utili in occasione del trasferimento della sede di amministrazione effettiva dei trusts, il Regno Unito non sarebbe stato ostacolato nell’assoggettare ad imposta tali utili risultanti dal patrimonio appartenente ai trusts in quanto, in forza dell’articolo 87 della legge nazionale richiamata, gli utili realizzati dai trustees non residenti, e attribuiti ai beneficiari residenti sotto forma di versamenti in conto capitale, potrebbero essere assoggettati ad imposta in capo a detti beneficiari.

La sproporzione della misura adottata
Passando all’esame della proporzionalità del provvedimento in esame, i togati comunitari concludono che l’assolvimento differito non può condurre all’obbligo in capo allo Stato membro di provenienza di tenere conto delle eventuali minusvalenze che si sarebbero prodotte in seguito al trasferimento della sede amministrativa del trust in un altro Stato membro.
Tuttavia, nel caso di specie, risulta che la normativa di cui trattasi prevede esclusivamente l’assolvimento immediato dell’imposta in parola, senza poterne differire il versamento.
Una legislazione di questo tipo eccede, quindi, quanto necessario per il raggiungimento dell’obiettivo diretto a salvaguardare la ripartizione della competenza fiscale tra gli Stati membri e costituisce, pertanto, una restrizione ingiustificata alla libertà di stabilimento.

Conclusioni
Le disposizioni del Trattato sul funzionamento dell’UE relative alla libertà di stabilimento ostano, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, alla normativa di uno Stato membro, che prevede l’assoggettamento ad imposta degli utili non realizzati afferenti al patrimonio del trust, qualora la maggioranza dei trustees trasferisca la sua residenza in un altro Stato membro, senza permettere il prelievo differito dell’imposta in tal modo dovuta.

Fonte:
Data della sentenza
14 settembre 2017
Numero della causa
C-646/2015
Nome delle parti
Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements
contro
Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs
Martino Verrengia
pubblicato Venerdì 15 Settembre 2017


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