Mancato rimborso Iva anticipata: il credito del fisco resta in auge
Pubblicato il 18/09/17 09:12 [Doc.3689]
di Redazione IL CASO.it


Il contratto ex articolo 38-bis, Dpr 633/1972, diversamente dalle fideiussioni tipiche, è connotato dalla non accessorietà dell’obbligazione di garanzia rispetto all’obbligazione garantita

La fideiussione che consente il rimborso accelerato delle eccedenze Iva risultanti dalla dichiarazione annuale (cioè senza preventivo riscontro della spettanza) e che obbliga il garante a versare le somme richieste dall’ufficio, a meno che non l’abbia già fatto il contribuente, è un contratto autonomo di garanzia. Lo ha precisato la Cassazione con l’ordinanza n. 20657/2017.

La vicenda processuale
L’ufficio finanziario proponeva ricorso in appello contro la sentenza del tribunale di Roma, sfavorevole all’amministrazione, con la quale veniva rigettata la domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento di una società, ai sensi dell’articolo 101 della legge fallimentare (Rd 267/1942), per un ammontare del credito vantato pari a 4.211.486,10 euro, oltre agli interessi, scaturente da dodici fidejussioni prestate dalla predetta società, quali garanzie dei diritti del Fisco alla restituzione di importi, disposti da quest’ultimo a titolo di anticipato rimborso Iva ad altrettanti soggetti giuridici, nelle ipotesi in cui tali benefici non risultassero poi spettanti (ex articolo 38-bis, Dpr 633/1972).

I giudici di secondo grado confermavano la decisione del collegio di prime cure, sul presupposto che la clausola contrattuale inserita nelle suddette fidejussioni (“la garanzia prestata con la seguente polizza ha validità a decorrere dalla data di esecuzione dei rimborsi a favore del contraente fino a…”) estrometteva la possibilità di insorgenza dell’obbligazione, per l’appunto, garantita, in assenza di riconoscimento del correlato rimborso.
Sotto tale aspetto, di conseguenza, la Corte d’appello statuiva circa l’inconsistenza della richiesta di valutazione sulla configurabilità di detti rapporti quali contratti autonomi di garanzia ovvero di fidejussioni oltre a stabilire che l’inefficacia della polizza è eccezione sollevabile dal soggetto garante anche nell’ipotesi di contratto autonomo di garanzia.
Infine, la Corte capitolina evidenziava che l’Agenzia delle entrate non aveva contestato l’omesso assolvimento dell’onere probatorio in merito al pagamento delle anticipazioni in argomento.

L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione articolato su due motivi, a fronte dei quali la curatela del fallimento non svolgeva alcuna difesa.

La decisione
In accoglimento del primo motivo di ricorso erariale, i giudici di legittimità, abbracciando un consolidato orientamento, hanno avvalorato il principio in base al quale le fideiussioni in argomento sono contratti autonomi di garanzia (cfr sentenze nn.15576/2006, ss.uu. 3947/2010, 19376/2011, 26965/2014 e 22787/2015).
In particolare, la Cassazione, con l’ordinanza n. 20657/2017, ha precisato che la fideiussione di cui all’articolo 38-bis, Dpr 633/1972 (richiesta ai contribuenti nei casi di rimborso, in forma accelerata, delle eccedenze Iva, derivanti dalla dichiarazione, in assenza di prodromico riscontro circa la sussistenza dei requisiti di legge per la spettanza delle eccedenze stesse), consistente nell’onere, in capo al soggetto garante, di riversare gli importi richiesti dall’ufficio (salvo assolvimento da parte del garantito), è un contratto di garanzia il quale, a differenza dello schema tipico della fideiussione, è caratterizzato dall’autonomia e distinzione tra obbligazione di garanzia e obbligazione garantita.

In proposito, le sentenze della Cassazione nn. 5239/2004 e 22787/2015 hanno stabilito che nelle ipotesi in cui:
al contribuente, destinatario del rimborso Iva accelerato, venga notificato apposito avviso di rettifica che recupera l’importo in precedenza erogato, e
al soggetto garante venga chiesta la restituzione degli importi originariamente rimborsati,
quest’ultimo non può rifiutare l’adempimento dell’obbligazione posta a suo carico sul semplice presupposto che la relativa imposta sia decaduta o estinta, anche per sanatoria.
Nel caso concreto, a parere della Cassazione, la Corte d’appello di Roma ha diversamente definito i principi appena enunciati, ritenendo trascurabile la tipizzazione dei contratti de quibus quali fidejussioni ovvero contratti autonomi di garanzia e interpretando la clausola di cui all’articolo 2 (“la garanzia prestata con la seguente polizza ha validità a decorrere dalla data di esecuzione dei rimborsi a favore del contraente e fino al 31 dicembre dei quattro anni successivi a quello di presentazione della dichiarazione cui si riferisce la richiesta di rimborso”) come contenente sia il dies a quo del periodo di validità della polizza sia la condizione sospensiva di efficacia del contratto causata dal riconoscimento dell’anticipato rimborso, il cui verificarsi veniva posto a carico dell’Agenzia.
In base a tale interpretazione, pertanto, la Corte di secondo grado ha effettuato un’indebita confusione tra la normativa regolatrice del periodo di validità della polizza e l’aspetto strettamente connesso dell’ambito di operatività della stessa.

Nello specifico, poi, la Cassazione rimarca che nell’atto di appello proposto dall’Agenzia delle entrate era stato eccepito che la stessa curatela del fallimento, in occasione della propria costituzione in giudizio, aveva espressamente riconosciuto che “…la produzione documentale della difesa erariale si completa con copia dei verbali di accertamento da cui origina il diniego del rimborso Iva e con alcune lettere con le quali è stata escussa la fideiussione da parte dell’odierna istante…”.
Verosimilmente, la dizione “verbali di accertamento” stava a indicare propriamente gli atti impositivi attraverso i quali era stata azionata la pretesa restitutoria sul presupposto dell’avvenuta erogazione dei corrispondenti rimborsi.
Alla stregua di quanto sin qui argomentato, la doglianza della curatela doveva ritenersi del tutto sommaria, considerata l’omissione di contestazione dei rilievi di cui ai prodromici avvisi d’accertamento.

Considerazioni
A parere dei giudici di legittimità, la Corte d’appello ha fornito un’errata esegesi sia del contenuto delle singole clausole contrattuali sia in relazione all’impianto normativo dettato in tema di rimborsi Iva in forma accelerata.
Detto sistema risulta contraddistinto dall’anticipato rimborso – a cui segue il riscontro circa la spettanza dello stesso – il cui rovescio della medaglia è costituito, per l’appunto, dalla richiesta di presentazione di apposita polizza fidejussoria.

Pertanto, l’omessa esecuzione del rimborso in argomento non costituisce, nella maniera più assoluta, avveramento di condizione sospensiva del contratto; tutt’al più, può rappresentare il contenuto di eccezione, posta dal soggetto garante, di inesistenza del rapporto giuridico principale.
Giuseppe Forlenza
pubblicato Venerdì 15 Settembre 2017


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