Repressione della propaganda del regime fascista - Cosa prevede la nuova norma
Pubblicato il 18/09/17 09:13 [Doc.3690]
di Redazione IL CASO.it


Il nuovo articolo 293-bis c.p.

L'articolo unico del provvedimento approvato dalla Camera introduce nel codice penale, tra i delitti contro la personalità interna dello Stato, l'art. 293-bis, che punisce con la reclusione da 6 mesi a 2 anni - salvo che il fatto costituisca più grave reato - la propaganda del regime fascista e nazifascista.

Le condotte penalmente rilevanti sono individuate:

nella propaganda di contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco ovvero dei relativi metodi sovversivi del sistema democratico, anche mediante la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni che raffigurino persone, immagini o simboli chiaramente riferiti a tali partiti o ideologie;

nella propaganda di tali contenuti richiamando pubblicamente la simbologia o la gestualità del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco ovvero delle relative ideologie.

Costituisce aggravante del delitto (aumento di un terzo della pena) la propaganda del regime fascista e nazifascista commessa attraverso strumenti telematici o informatici. L'aggravante riguarda quindi sia i siti Internet con contenuti di propaganda delle ideologie fasciste e nazifasciste sia il merchandising online dei gadgets e degli altri beni chiaramente riferiti al partito e all'ideologia fascista o nazifascista.

Il provvedimento, inoltre, interviene sul delitto di "manifestazioni fasciste", previsto dall'art. 5 della c.d. legge Scelba (legge n. 645 del 1952). Si tratta della fattispecie che punisce chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste. La riforma modifica la pena prevista per il delitto: rispetto all'attuale reclusione fino a tre anni e multa da 206 a 516 euro, il provvedimento prevede la reclusione da sei mesi a tre anni, confermando la congiunta pena pecuniaria.


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