Valida la notifica degli avvisi alla ânuoraâ e valida la cartella
Pubblicato il 19/09/17 08:25 [Doc.3695]
di Redazione IL CASO.it
La procedura si considera perfezionata se il plico è consegnato al domicilio del contribuente e accettato senza riserve da âpersona di famigliaâ, che può essere un parente o un affine
Non può essere annullata la cartella di pagamento emessa a seguito di accertamento resosi definitivo per mancata impugnazione, se la notifica dellâavviso âpresuppostoâ si è perfezionata con la consegna alla compagna convivente del figlio del contribuente e con la successiva spedizione della raccomandata informativa.
Lo ha affermato la Cassazione con lâordinanza n. 20863 del 6 settembre 2017.
I fatti
Un contribuente ha impugnato la cartella di pagamento emessa per Irap, Iva, Irpef e addizionali 2005-2006, oltre interessi e sanzioni, a seguito di iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme indicate nei relativi avvisi di accertamento non impugnati nei termini.
La Commissione tributaria provinciale ha ritenuto legittima la notifica degli atti prodromici alla cartella, effettuata presso il domicilio fiscale del contribuente (articoli 139 e 140 cpc), nelle mani di persona qualificatasi ânuora conviventeâ, e seguita dallâinvio della raccomandata informativa al destinatario degli atti.
Dello stesso avviso anche i giudici di appello.
Lâuomo ha proposto ricorso per cassazione, ritenendo che il giudice di secondo grado, erroneamente, aveva affermato il rituale perfezionamento della procedura notificatoria ed evidenziando, per un verso, la mancata prova della spedizione della âraccomandata informativaâ e, per altro verso, lâinsussistenza della qualità di âfamiliareâ della persona ricevente gli atti notificati.
La Corte ha dichiarato infondata la censura e ha affermato che â⦠In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna dellâatto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nellâabitazione del destinatario ed abbia preso in consegna lâatto da notificareâ¦â.
Osservazioni
Con riferimento alle ipotesi nelle quali non è possibile eseguire la notificazione a mani proprie del destinatario e, cioè, con le modalità dettate dallâarticolo 138 cpc, la stessa può essere effettuata, allâindirizzo del destinatario, mediante consegna della copia dellâatto a determinati soggetti, individuati dalla legge tassativamente e secondo un ordine preferenziale vincolante per il notificatore.
Lâarticolo 139 cpc, infatti, nellâindividuare i consegnatari che possono ricevere lâatto per conto del destinatario, pone in primordine una âpersona di famiglia o addetta alla casa, allâufficio o allâaziendaâ, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.
Nella fattispecie esaminata, la Corte è stata chiamata a verificare se la nuora del contribuente, con lui convivente, rientra nel concetto di âpersona di famigliaâ. A tale riguardo, i giudici di legittimità hanno osservato che il âfamiliareâ appartiene a una categoria diversa da quella citata successivamente dalla disposizione dellâarticolo 139, comma 2, cpc, come âaddetta alla casa, allâufficio o alla azienda.â Mentre per questâultima il rapporto di convivenza con il destinatario o di dipendenza dal medesimo deve essere stabile ed effettivo, il familiare può non essere convivente con il contribuente (il requisito della convivenza non è espressamente menzionato dallâarticolo 139 cpc), risultando sufficiente lâesistenza di un vincolo di parentela o affinità , tale da giustificare la presunzione che la âpersona di famigliaâ consegnerà lâatto al suo destinatario (Cassazione, sentenza 28072/2009) anche se si trova solo occasionalmente nella sua casa (Cassazione, pronunce 23368/2006, 322/2007 e 19218/2007). E, come previsto dalla Corte, sono considerati familiari non solo i parenti, ma anche gli affini dellâinteressato (Cassazione, ordinanza 21362/2010), non necessariamente con lui conviventi.
âPersona di famigliaâ, quindi, in senso ampio, annovera, tra coloro che possono essere destinatari della notifica, anche la matrigna e cioè la seconda moglie del padre del contribuente (Cassazione, sentenza 7714/2013), il coniuge separato (Cassazione, sentenza 18085/2013), la suocera (Cassazione, ordinanza 1063/2013), la nuora (Cassazione, sentenza 28072/2009).
Di conseguenza, se la persona di famiglia rinvenuta dal messo notificatore presso il domicilio fiscale del destinatario, accetta lâatto senza riserve, la validità della notificazione è salva. Ma non in modo incondizionato, ben potendo essere esclusa se il notificando, il quale assume di non aver ricevuto lâatto, dia la dimostrazione che la presenza in casa del familiare era del tutto occasionale e momentanea (Cassazione, pronunce 1971/2017, 26501/2014, 12181/2013).
E ciò non si è verificato nel caso di specie. Lo stesso contribuente, infatti, ha ammesso che la persona ricevente gli atti impositivi era effettivamente la compagna convivente del figlio, a sua volta pacificamente convivente con lui.
La procedura notificatoria era stata legittimante eseguita anche perché, come accertato in fatto dai giudici di merito (e, quindi, non ulteriormente sindacabile in sede di legittimità ), il notificatore aveva pienamente rispettato la previsione speciale dettata dallâarticolo 60, comma 1, lettera b-bis, Dpr 600/73. Il messo, infatti, aveva attestato, con validità probatoria fino a querela di falso, lâavvenuta spedizione della âraccomandata informativaâ prevista nel caso, come quello di specie, in cui lâatto notificando non era stato consegnato direttamente al destinatario.
A tale riguardo, i giudici di legittimità hanno precisato, in diritto, che la disposizione citata prevede esclusivamente la spedizione di una âlettera raccomandataâ e non, quindi, di una raccomandata con avviso di ricevimento, e hanno concluso che le prove valutate dal giudice tributario di appello, ossia le attestazioni del messo notificatore relative a tale punto di fatto, risultano pienamente adeguate.
Né, infine, per affermare la nullità della notifica, la Corte ha ritenuto sufficiente la mancata indicazione della qualità di convivente sullâavviso di ricevimento della raccomandata, il cui contenuto, in caso di spedizione diretta con piego, ex articolo 16, comma 3, Dlgs 546/1992, è quello prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria e non già quello previsto dallâarticolo 139 cpc (Cassazione, sentenza 15973/2014). E la sentenza impugnata aveva fatto corretta applicazione (anche) di tale principio di diritto.
Romina Morrone
pubblicato Lunedì 18 Settembre 2017
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