Censurata la normativa sulla tassa di immatricolazione dei veicoli a motore
Pubblicato il 22/09/17 03:49 [Doc.3702]
di Redazione IL CASO.it
Gli eurogiudici censurano la normativa irlandese sulla tassa di immatricolazione dei veicoli a motore, non adeguata alle disposizioni sancite dalla Commissione europea
Oggetto di diffida da parte della Commissione europea era il sistema irlandese relativo alla tassa di immatricolazione. La Commissione, in proposito, osservava che, imponendo ad un residente irlandese di pagare una tassa di immatricolazione, al momento dellâimmatricolazione stessa, di un veicolo a motore preso a noleggio o in leasing in un altro Stato membro, senza tener conto della durata di utilizzo di tale veicolo e senza che il residente in questione avesse diritto a esenzione o a rimborso, in una situazione in cui detto veicolo non fosse né destinato ad essere utilizzato essenzialmente in Irlanda in modo permanente né, di fatto, utilizzato in tal modo, lâIrlanda era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli da 56 a 62 Trattato sul funzionamento dellâUe.
La risposta dellâIrlanda
Nella sua risposta alla lettera di diffida, lâIrlanda ha sostenuto che una simile normativa fosse giustificata da ragioni connesse alla scelta, effettuata dallâIrlanda, della residenza come criterio per lâesercizio della sua potestà impositiva, nonché da ragioni di tutela dellâambiente, di salvaguardia della concorrenza nonché di coerenza ed efficacia del regime della tassa di immatricolazione.
La divergenza di opinioni fra Irlanda e Commissione europea
Non persuasa dalle argomentazioni presentate dallâIrlanda, la Commissione emetteva un parere motivato che riprendeva lâanalisi esposta nella sua lettera di diffida.
Successivamente, le autorità irlandesi informavano la Commissione che avrebbero istituito un sistema di rimborso che avrebbe consentito ai richiedenti che avessero pagato lâintegralità della tassa di immatricolazione di ottenere il rimborso dellâeccedenza della medesima.
Neanche detta modifica veniva ritenuta soddisfacente dalla Commissione.
Questâultima, quindi, invitava le autorità irlandesi a fornirle informazioni circa le misure che intendevano adottare per conformarsi alla suddetta ordinanza.
A ciò seguiva un articolato contraddittorio fra gli attori in parola, ognuno fermo sulle proprie posizioni.
Ritenendo che, alla scadenza del termine fissato nellâultimo parere inviato, la normativa in vigore in Irlanda non fosse ancora conforme al diritto dellâUnione, la Commissione introduceva un ricorso alla Corte di giustizia.
La sentenza: il sistema impositivo in questione
La Corte ricorda che uno Stato membro può assoggettare a una tassa di immatricolazione un veicolo messo a disposizione di un residente da una società avente sede in un altro Stato membro, qualora tale veicolo sia destinato ad essere essenzialmente utilizzato nel territorio del primo Stato membro in via permanente oppure venga, di fatto, utilizzato in tal modo.
Nel caso di specie, conformemente alla normativa irlandese, un residente irlandese che importa un veicolo in Irlanda, nei 30 giorni successivi allâarrivo del veicolo sul territorio irlandese, deve procedere alla sua immatricolazione e al versamento della tassa di immatricolazione relativa a tale veicolo. Tale tassa è calcolata, conformemente agli articoli 132 e 133 della legge finanziaria del 1992, sulla base del prezzo di vendita sul mercato libero del veicolo e del suo livello di emissioni di anidride carbonica. Detta tassa può raggiungere, per quanto riguarda i veicoli più inquinanti, il 36% del loro prezzo di vendita sul mercato libero.
Tassa di immatricolazione e restrizione della concorrenza
Un simile obbligo di procedere allâimmatricolazione e di versare la tassa di immatricolazione a importo pieno â inferisce la Corte - riguarda parimenti i residenti che importano in Irlanda un veicolo preso a noleggio o in leasing in un altro Stato membro, anche laddove la durata del noleggio o del leasing sia limitata e nota in anticipo. I residenti irlandesi che prendono a noleggio o in leasing un veicolo in un altro Stato membro, anche per un periodo limitato e noto in anticipo, devono quindi versare un importo di tassa identico a quello applicabile nel caso di importazione definitiva del veicolo.
Un obbligo di tale specie, continua la Corte, è idoneo a rendere il noleggio o il leasing di veicoli presso una società stabilita in un altro Stato membro più oneroso rispetto alla situazione in cui il contratto di noleggio o di leasing sia concluso presso una società stabilita in Irlanda, considerato, segnatamente, il carattere discriminatorio di un simile obbligo per quanto riguarda lâammortamento della tassa a svantaggio delle imprese di noleggio o di leasing stabilite in un altro Stato membro.
Detto obbligo, secondo la Corte, anche se, conformemente allâarticolo 135 D della legge finanziaria del 1992, una parte della tassa di immatricolazione può essere rimborsata, costituisce una restrizione alla libera circolazione dei servizi, vietata, in via di principio, dallâarticolo 56 Tfue (Trattato sul funzionamento dellâUnione europea).
Principio di proporzionalità e tutela dellâambiente
Gli eurogiudici passano, poi, a verificare la compatibilità del sistema in questione con il principio di proporzionalità .
Ora, dopo aver rammentato che, per essere conforme al principio di proporzionalità , lâimporto di una simile tassa deve essere calcolato tenendo conto della durata del contratto di noleggio del veicolo interessato o di quella dellâutilizzo di questâultimo sulla rete stradale in questione, e constatato che, nel caso di specie, tale regolamentazione imponeva il pagamento dellâintegralità della suddetta tassa senza tener conto della durata del contratto di noleggio del veicolo né di quella dellâutilizzo di questâultimo sulla rete stradale dello Stato membro interessato, la Corte ha giudicato che tale regolamentazione non fosse conforme al diritto dellâUnione, in particolare agli articoli da 56 a 62 Tfue.
Nel caso di specie, lâimporto della tassa di immatricolazione è calcolato sulla base del prezzo di vendita del veicolo sul mercato libero al momento dellâimportazione nonché del livello di emissioni di anidride carbonica di tale veicolo.
Ne consegue che, al momento dellâimmatricolazione, il sistema irlandese della tassa di immatricolazione è diretto a raggiungere lâobiettivo della tutela dellâambiente principalmente mediante lâapplicazione di unâaliquota impositiva che dipende dal livello di emissione di anidride carbonica. In tale misura, un sistema del genere è idoneo a raggiungere detto obiettivo, scoraggiando il noleggio o il leasing di veicoli a elevato consumo di carburante.
Ma, al momento dellâimmatricolazione, lâimporto della tassa di immatricolazione è stabilito senza riferimento alla durata di utilizzo del veicolo e, nel caso di veicoli importati da un altro Stato membro, indipendentemente dal carattere definitivo o temporaneo di tale importazione.
In tali condizioni, per quanto riguarda i veicoli presi a noleggio o in leasing presso una società stabilita in un altro Stato membro per un periodo stabilito e noto in anticipo, lâobbligo di pagare lâintegralità della tassa di immatricolazione va al di là di quanto necessario per raggiungere lâobiettivo di tutela dellâambiente. Infatti, tali veicoli, il cui utilizzo sul territorio irlandese è previsto per una durata limitata, sono, al momento dellâimmatricolazione, tassati, sulla base del loro potenziale impatto inquinante, come se si trattasse di veicoli utilizzati in modo permanente e per un lungo periodo in Irlanda. Orbene, dal momento che il periodo del loro utilizzo sul territorio irlandese è limitato e noto in anticipo, una misura meno restrittiva potrebbe consistere - secondo gli eurogiudici - nel riscuotere, al momento della loro immatricolazione, una tassa di immatricolazione proporzionale a tale periodo di utilizzo.
Pertanto, ritiene la Corte, rendendo obbligatorio il pagamento, in anticipo, dellâintegralità della tassa di immatricolazione, la normativa irlandese, nonostante la previsione del rimborso di una parte della tassa pagata, va oltre quanto necessario per raggiungere lâobiettivo di tutela dellâambiente e, in particolare, per scoraggiare il noleggio o il leasing di veicoli ad elevato consumo di carburante.
Il rimborso della tassa in eccedenza e i costi amministrativi
In conclusione, osserva la Corte che un sistema, come quello in analisi, basato sulla presunzione secondo la quale una parte della tassa di immatricolazione pagata inizialmente costituirà un versamento in eccedenza e dovrà pertanto essere rimborsata, senza prevedere il pagamento di interessi su tali somme, non consente di attenuare lo svantaggio in termini di liquidità provocato dal pagamento in anticipo dellâintegralità della tassa. Il mancato pagamento degli interessi non rispetta, quindi, il principio di proporzionalità .
Inoltre, ritengono i togati comunitari, lâobbligo di pagare una somma di euro 500,00 a titolo di costi amministrativi è idoneo a dissuadere il contribuente dallâintraprendere il procedimento di rimborso ed è, quindi, contrario sia allâobiettivo perseguito da un simile procedimento sia al principio di proporzionalità .
Conclusioni
LâIrlanda, imponendo lâobbligo di pagare in anticipo lâintegralità della tassa di immatricolazione sui veicoli a motore applicabile in caso di immatricolazione definitiva, qualunque sia la durata limitata effettiva dellâutilizzo previsto in Irlanda di un veicolo che vi è importato, e anche nel caso in cui la durata temporanea del noleggio o del leasing sia stata precisamente stabilita e sia nota in anticipo, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dellâarticolo 56 Tfue.
LâIrlanda, astenendosi dal prevedere il pagamento di interessi al momento del rimborso della tassa di immatricolazione sui veicoli a motore e trattenendo la somma di euro 500,00 a titolo di costi amministrativi sullâimporto della tassa di immatricolazione da rimborsare, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dellâarticolo 56 Trattato sul funzionamento dellâUnione europea.
Fonte:
Data della sentenza
19 settembre 2017
Numero della causa
C-552/2015
Nome delle parti
Commissione europea
Irlanda
Martino Verrengia
pubblicato Martedì 19 Settembre 2017
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