Investimento ceduto troppo presto: il bonus aree svantaggiate svanisce
Pubblicato il 25/09/17 03:49 [Doc.3717]
di Redazione IL CASO.it
La norma agevolativa prevede lâimpiego del bene acquisito nel ciclo produttivo, pur consentendo che esso non venga utilizzato nel primo biennio, ma non ne ammette lâalienazione
Il credito dâimposta per nuovi investimenti (legge 388/2000) è riferito specificamente alle acquisizioni di beni strumentali nuovi, destinati alle strutture produttive già esistenti o che vengano impiantate nelle aree svantaggiate. Perché sussista il requisito della strumentalità indicato, è necessario che i costi e i ricavi si inseriscano nella contabilità di una struttura produttiva effettivamente attiva nel territorio. Nel caso di un capannone ceduto a terzi per finalità estranee allâesercizio dellâimpresa prima che siano trascorsi cinque anni dallâacquisto, lâagevolazione deve ritenersi non spettante.
Lo ha ribadito la Cassazione con lâordinanza n. 20810 del 6 settembre 2017, accogliendo il ricorso dellâAgenzia delle entrate.
La vicenda processuale
Una società in liquidazione impugnava un atto impositivo con cui lâAgenzia delle entrate aveva recuperato il credito dâimposta di cui alla legge 388/2000 (derivante dallâacquisto di un capannone industriale), utilizzato in compensazione nellâanno 2004, in quanto la società aveva ceduto il bene âagevolatoâ a terzi prima del decorso del biennio dallâacquisto.
Sia la Ctp di Milano che la Ctr accoglievano la tesi del contribuente, annullando lâatto impugnato sullâassunto che la norma che si riteneva violata non prevedeva che il bene, prima del decorso di due anni dalla messa in funzione del bene, non potesse essere concesso in uso a terzi.
Con il successivo ricorso per cassazione, lâAgenzia delle entrate denunciava violazione dellâarticolo 8, comma 7, della legge 388/2000, che fa conseguire la perdita del diritto allâagevolazione allâaver ceduto il bene in uso a terzi entro il quinquennio dallâacquisizione.
La pronuncia
Con lâordinanza in commento, la Cassazione ha accolto il ricorso dellâAgenzia delle entrate, cassando senza rinvio la decisione impugnata.
Il credito dâimposta previsto dallâarticolo 8 della legge 388/2000, per i soggetti titolari di reddito dâimpresa che hanno effettuato nuovi investimenti, spetta per i beni strumentali, materiali e immateriali, che siano nuovi e fiscalmente ammortizzabili. Sono agevolabili anche gli investimenti che consistono in spese di ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali di unâimmobilizzazione e si traducono in un aumento significativo e misurabile di capacità o di produttività o di sicurezza o di vita utile.
Secondo la norma censurata, âSe i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidettiâ.
Nel caso concreto, la contribuente aveva acquisito un bene ultimato (un capannone industriale), cedendolo a terzi per finalità estranee allâesercizio dellâimpresa prima del decorso del quinquennio dallâacquisto, per cui lâagevolazione, secondo i giudici di legittimità , doveva ritenersi non spettante. E ciò, in quanto la norma antielusiva ricollega lâagevolazione allâimpiego del bene acquisito nel ciclo produttivo, pur facendo salva la possibilità che esso non venga utilizzato entro il biennio dalla sua acquisizione o ultimazione, per la ragione che può essere necessario tale lasso di tempo al fine di predisporre lâutilizzo del bene stesso nel ciclo produttivo esistente.
Tuttavia, concludono i giudici, ânon si può ritenere che il contribuente, che intenda avvalersi dell'agevolazione, sia facoltizzato a cedere a terzi l'uso del bene nel biennio in cui è consentito che esso non sia messo in funzione nel ciclo produttivo, considerato che in tale evenienza viene meno la ratio del beneficio, che comporta la necessità che i beni vengano utilizzati dall'acquirente, ammesso al regime di favore, all'interno della sua struttura produttiva, operante in area svantaggiataâ.
In altri termini, se è ammesso che il bene strumentale nuovo non entri in funzione nel biennio, purché in quel lasso di tempo lo si predisponga per lâutilizzo futuro nel ciclo produttivo, nessuna esimente può avere lâimprenditore che in quello stesso arco temprale ceda a terzi il bene, dato che la ratio dellâagevolazione è quella di evitare lâimmissione temporanea dei beni nellâimpresa al solo fine di fruire dellâagevolazione (cfr Cassazione 3114/2014).
La concessione in uso a terzi nel biennio è quindi incompatibile con lâagevolazione in esame, i cui requisiti, anche quelli di natura soggettiva, vanno interpretati restrittivamente.
Francesco Brandi
pubblicato Venerdì 22 Settembre 2017
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