Fondi rustici e prelazione tra coeredi
Pubblicato il 27/09/17 08:53 [Doc.3739]
di Redazione IL CASO.it


L'art. 8, comma 12, deve essere interpretato nel senso che:
a) il trasferimento a titolo oneroso di quota indivisa di un fondo rustico in comunione non comporta prelazione agraria a favore dei comproprietari del fondo, ove non risulti che siano oltre che coeredi del venditore anche coltivatori diretti;
b) il diritto di prelazione in favore del coerede, disciplinato dall'art. 732 cod. civ., prevale sul diritto di prelazione del coltivatore diretto del fondo, mezzadro, colono o compartecipante, ove anche il coerede sia coltivatore diretto;
c) il diritto di prelazione tra coeredi, previsto dall'art. 732 cod. civ. per la durata della comunione ereditaria, integra un diritto personalissimo, non trasmissibile, contemplato in deroga al principio generale della libertà e autonomia negoziale e della libera circolazione dei beni al solo fine di assicurare la persistenza e l'eventuale concentrazione della titolarità dei beni in capo ai primi successori.


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