Continuità aziendale, dismissioni nellâambito di concordato di risanamento e non necessità di nomina del liquidatore
Pubblicato il 02/10/17 09:05 [Doc.3748]
di Redazione IL CASO.it
Concordato preventivo - Omologazione - Continuità aziendale - Nomina di liquidatore e comitato dei creditori â Non necessitÃ
La nomina del liquidatore e del comitato dei creditori sono previsti dallâart.182 l.f. per lâipotesi in cui âil concordato consiste nella cessione dei beniâ mentre nellâipotesi in cui sono previste dismissioni nellâambito di un concordato di risanamento è lâimprenditore che non solo prosegue nellâattività di impresa ma coerentemente continua a gestire il proprio patrimonio, seppur con il vincolo di destinazione impresso dal concordato e il controllo del commissario giudiziale.
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