Senza un âconfineâ tra le attività lâIrap è dovuta e non rimborsabile
Pubblicato il 04/10/17 03:25 [Doc.3755]
di Redazione IL CASO.it
La richiesta di disapplicazione delle sanzioni costituisce sì un potere-dovere delle Commissioni tributarie, ma lo stesso è esercitabile solo su istanza di parte, da presentare in primo grado
La Corte di cassazione, con lâordinanza n. 21161/2017, statuisce che ânon ha diritto al rimborso di imposta (IRAP) il dottore commercialista che, in presenza di autonoma organizzazione ed espletando congiuntamente anche gli incarichi connessi di sindaco, amministratore di società e consulente tecnico, svolga sostanzialmente un'attività unitaria, nella quale siano coinvolte conoscenze tecniche direttamente collegate all'esercizio della professione nel suo complessoâ.
Evoluzione processuale
La vicenda trae origine dalla cartella di pagamento notificata a un professionista, con la quale lâamministrazione finanziaria gli contestava il mancato assolvimento dellâIrap per lâanno dâimposta 2009.
Il contribuente si rivolgeva alla Commissione tributaria provinciale, che respingeva il ricorso.
La richiesta di annullamento veniva successivamente respinta anche nel secondo grado di merito.
Il commercialista ricorre, quindi, alla suprema Corte contro la sentenza della Commissione tributaria regionale, deducendo:
omesso esame dei motivi, riproposti in appello, relativi allâillegittimità del procedimento di emissione della cartella, alla stregua dellâarticolo 36-bis Dpr 546/1992
violazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale
omesso esame della domanda, per la prima volta proposta in appello, tendente a ottenere lâeliminazione delle sanzioni applicate per incertezza normativa
riconoscimento della debenza dellâIrap sulle somme percepite dal commercialista per effetto dellâattività di sindaco dallo stesso espletata in ragione della riconosciuta esistenza di beni strumentali.
Pronuncia
La suprema Corte, nel dichiarare in parte inammissibili i motivi di ricorso e nel cassare la sentenza per altra parte, affronta il tema delle sanzioni amministrative per violazioni di norme fiscali, riaffermando âla sussistenza del potere del giudice tributario di dichiarare l'inapplicabilità delle sanzioni, anche in sede di legittimità , per errore sulla norma tributaria, in caso di obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito applicativo della stessa, solo in presenza di una domanda del contribuente formulata nei modi e nei termini processuali appropriati, che non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di appello o nel giudizio di legittimità â.
Di conforme opinione la sentenza n. 14402/2016 che, in contrapposizione a precedenti pronunce della Cassazione, si è opposta allâassunto che la disapplicazione delle sanzioni costituisca un potere-dovere delle Commissioni tributarie, esercitabile (in ogni stato e grado) non solo su istanza di parte ma anche dâufficio.
Secondo lâorientamento ormai consolidato della Corte di legittimità , pertanto, lâaccertamento della sussistenza della oggettiva incertezza dellâinterpretazione normativa, ai fini della disapplicazione delle sanzioni, può essere operata dal giudice tributario solo in presenza di domanda del contribuente, la quale non può, pertanto, essere formulata per la prima volta in sede di appello o di legittimità (cfr Cassazione nn. 440 e 9335 del 2015, 24060/2014, 8823 e 4031 del 2012, 7502/2009, 25676/2008 e 22890/2006).
Nel caso concreto, la domanda di riduzione delle sanzioni per obiettiva incertezza formulata, per stessa ammissione della parte ricorrente, in grado di appello, era dunque tardiva e inammissibile, sicché, a giudizio della Cassazione, la parte ricorrente difetta di interesse sulla decisione della questione.
LâIrap per attività di sindaco
Ulteriore motivo di ricorso è rappresentato dalla sottoposizione allâIrap delle somme percepite per lâattività di sindaco, tenendo conto della riconosciuta esistenza di beni strumentali.
A parere della suprema Corte, correttamente la Ctr ha identificato nelle conoscenze tecniche del commercialista il presupposto professionale utile anche per lâespletamento dellâattività di sindaco.
Il ricorrente avrebbe dovuto assolvere allâonere di dimostrare di essersi avvalso di unâorganizzazione autonoma per lo svolgimento dellâattività di sindaco.
Già con sentenza n. 3434 del 5 marzo 2012, la Cassazione, in tema di Irap, aveva affermato che ânon ha diritto al rimborso di imposta il dottore commercialista che, in presenza di autonoma organizzazione ed espletando congiuntamente anche gli incarichi connessi di sindaco, amministratore di società e consulente tecnico, svolga sostanzialmente un'attività unitaria, nella quale siano coinvolte conoscenze tecniche direttamente collegate all'esercizio della professione nel suo complesso, allorché non sia possibile scorporare le diverse categorie di compensi eventualmente conseguiti e verificare l'esistenza dei requisiti impositivi per ciascuno dei settori in esame, per il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul contribuenteâ.
Salvatore Tiralongo
pubblicato Lunedì 2 Ottobre 2017
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