Suggerimento alla propria clientela di non partecipare all’aumento di capitale di banca concorrente
Pubblicato il 05/10/17 08:26 [Doc.3764]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Vicenza, sentenza 18 settembre 2017 n. 2664 (est. Dario Morsiani)

Segnalazione e massima a cuira dell'Avv. Prof. Paolo Doria

Azioni di banche popolari non quotate – Aumento di capitale – Suggerimento di una banca concorrente di non partecipare – Liceità.

Non sussiste illecito concorrenziale nel caso in cui una banca di credito cooperativo concorrente, tramite il proprio servizio finanziario, rivolga ai propri clienti il suggerimento di non partecipare ad un aumento di capitale di una banca popolare non quotata.

Quando il consiglio è privo di pretese di completezza non costituisce, infatti, una raccomandazione soggetta ai limiti di cui all’art. 69-ter del Regolamento CONSOB 14/5/1999 n. 11971 (nel testo poi abrogato dalla deliberazione CONSOB 22/3/2017 n. 19925); inoltre, trattandosi di un aumento di capitale relativo ad una azione il cui valore deriva da una unilaterale determinazione dall’assemblea dei soci e non è frutto di una valutazione di mercato, il rischio connesso all’investimento è estremamente elevato tanto da giustificare un giudizio come quello espresso dalla banca concorrente, purchè non trascenda i limiti di continenza formale e non proponga affermazioni ingiuriose o offensive.


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