Notifica a mezzo posta: la distinta cumulativa equivale alla ricevuta singola di spedizione
Pubblicato il 12/10/17 01:42 [Doc.3791]
di Redazione IL CASO.it


In caso di notifica per posta, la prova della presentazione del ricorso nei termini è validamente fornita anche attraverso un elenco di trasmissione di raccomandate con timbro datario

La distinta cumulativa di spedizione postale di più atti ha lo stesso valore probatorio delle ricevute di spedizione singole quando dalla stessa risultino le medesime indicazioni che sono riportate nel modello ordinariamente in uso presso le Poste.
Così ha concluso la suprema Corte, con la sentenza 22878 del 29 settembre 2017, ove è stato altresì precisato che al timbro datario di Poste italiane apposto sulla distinta non può attribuirsi altro significato se non quello di attestare che la stessa è stata consegnata in quella data.

La vicenda processuale
Con sentenza 48/18/12, del 5 settembre 2012, la Commissione tributaria regionale del Veneto riformava, previa riunione delle impugnazioni, tre sentenze del giudice tributario provinciale, che avevano accolto altrettanti ricorsi contro avvisi di accertamento in materia di Iva, per gli anni 2002, 2003 e 2004.
La Ctr decideva come detto, pur avendo ritenuto che i ricorsi contro gli avvisi erano stati proposti tardivamente, in presenza, tuttavia, dei presupposti per la rimessione in termini.
Avverso il decisum di seconde cure, l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, cui la parte privata si opponeva con ricorso incidentale, affidato a dieci motivi, con quattro dei quali veniva sollevata la questione dell’inammissibilità degli appelli proposti dall’ufficio contro le sentenze di primo grado, notificati tramite servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
In particolare, secondo il contribuente, gli appelli avrebbero dovuto essere dichiarati inammissibili per omesso deposito della ricevuta di spedizione delle raccomandate e per tardività delle impugnazioni.

La pronuncia della Corte
La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi in questione osservando che, nella distinta relativa alla spedizione degli appelli che l’ufficio aveva prodotto nel giudizio di impugnazione, erano riportati, insieme ad altri, gli estremi delle tre raccomandate dirette alla contribuente con indicazione del destinatario, della data e delle spese; in pratica, spiega la Cassazione “dal documento risultavano le medesime indicazioni che sono riportate sulle ricevute di spedizione singole, secondo il modello ordinariamente in uso presso le Poste”.
In casi del genere, continua la pronuncia in rassegna, “non è ravvisabile alcuna irregolarità o violazione della norma per il solo fatto che quelle indicazioni si trovino in documento cumulativo invece che in una ricevuta per ogni singola spedizione”.

Nella fattispecie, sulla distinta di spedizione compilata dall’ufficio dell’Agenzia era presente un timbro di Poste italiane recante la data del 22 dicembre 2010, timbro che, peraltro, secondo la controricorrente, in mancanza di altre indicazioni, era privo di uno specifico significato.
La Corte suprema ha ritenuto questa obiezione priva di pregio rilevando che, una volta acclarato che il timbro compariva su un documento con intestazione “Agenzia delle entrate”, denominato “Raccomandate assicurate del [...]”, con l’indicazione del numero identificativo di una pluralità di raccomandate, nessun altro possibile significato avrebbe potuto attribuirsi al timbro postale se non quello di attestare che la distinta era stata consegnata in quella data, a prescindere anche dal fatto che accanto al timbro non comparisse l’indicazione “accettate”.
Di qui, insomma, la piena equiparabilità, ai fini della prova della tempestività della notifica, della distinta cumulativa alla singola ricevuta di spedizione.

Osservazioni
In base all’articolo 16, comma 3, del Dlgs 546/1992, le notificazioni degli atti del processo dinanzi alle Commissioni tributarie possono essere fatte anche “direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento…”; mentre il successivo comma 5 dispone che “Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione”.

L’articolo 22 del medesimo decreto prevede che il ricorrente che si sia avvalso del mezzo postale per la notifica dell’impugnazione, ai fini della rituale costituzione in giudizio, è tenuto a depositare nella segreteria della commissione tributaria adita, oltre agli altri documenti di rito, anche la “fotocopia… della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale”, ovvero il documento che consente al giudice la verifica del rispetto dei termini che incombono sul notificante.
In caso di contestuale spedizione “diretta” di più raccomandate, il mittente provvede alla compilazione, anziché di singole ricevute di spedizione, di una “distinta” contenente, tra l’altro, oltre al numero identificativo di ciascuna singola raccomandata, anche l’analitica indicazione dei relativi destinatari.

Per queste situazioni, e con specifico riferimento al processo tributario, la Cassazione aveva già chiarito che l’inserimento della notifica del singolo atto di appello in una distinta di pieghi raccomandati, recante la data e il timbro dell’ufficio postale, costituisce valida prova della data di spedizione dell’impugnazione (Cassazione, pronunce 21407/2012 e 22144/2013).
La sentenza in commento, quindi, conferma una regula iuris che può ritenersi del tutto consolidata presso il collegio di nomofilachìa, con la conseguenza che può pertanto concludersi che la prova della tempestiva proposizione dell’impugnazione notificata a mezzo del servizio postale può essere validamente fornita anche attraverso un elenco di trasmissione di raccomandate che reca un timbro datario o altro segno di ricevuta dell’ufficio postale che, quale terzo addetto a tale adempimento, è abilitato a certificare in modo incontrovertibile di aver ricevuto l’atto in quella data.
Massimo Cancedda
pubblicato Martedì 10 Ottobre 2017


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