Regresso di un genitore verso l’altro: inammissibile nel rito camerale. Va fatta causa autonoma con rito ordinario
Pubblicato il 16/10/17 00:38 [Doc.3809]
di Redazione IL CASO.it





Trib. Roma, sez. I civ., decreto 21 aprile 2017 (Pres. Mangano, rel. Velletti)

ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE – MANTENIMENTO ANTICIPATO DA UNO DEI GENITORI – AZIONE DI REGRESSO – PROPONIBILITÀ NEL RITO CAMERALE INSTAURATO PER REGOLARE I RAPPORTI CON I FIGLI E FISSARE IL MANTENIMENTO – ESCLUSIONE – NECESSITÀ DELLA CAUSA AUTONOMA SECONDO RITO ORDINARIO (artt. 148, 261 c.c.)

La domanda di rimborso delle spese di mantenimento già sostenute da uno dei genitori può esercitarsi nei limiti degli obblighi gravanti sui genitori stessi in base ai principi di cui all’art. 316-bis c.c. (già artt. 148 e 261 c.c.), nel senso che è obbligo dei genitori adempiere ai loro doveri nei riguardi dei figli in proporzione alle loro sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo, ma trattandosi di rimborso di spese, già sostenute, queste devono essere adeguatamente provate nel loro an e nel quantum da chi alleghi di averle sostenute anche in luogo dell’altro obbligato, secondo le regole generali dell’azione di regresso. Non è possibile chiederne la rifusione semplicemente applicando matematicamente al tempo passato la misura del contributo di mantenimento a fissarsi per il futuro, né valutando il contributo che avrebbe dovuto essere prestato pro tempore dal genitore inadempiente (v. Cass. I, 4.11.2010, n. 22506). Si tratta quindi di azione di regresso che dev’essere introdotta nell’ambito di un procedimento ordinario, non potendo essere decisa nelle forme del rito camerale.


© Riproduzione Riservata