Bene immobile situato in uno Stato membro che non conosce il legato “per rivendicazione”
Pubblicato il 17/10/17 08:42 [Doc.3821]
di Redazione IL CASO.it


SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
12 ottobre 2017 (*)

Nella causa C 218/16,

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Successioni e certificato successorio europeo – Ambito di applicazione – Bene immobile situato in uno Stato membro che non conosce il legato “per rivendicazione” – Diniego del riconoscimento degli effetti reali di un tale legato

L’articolo 1, paragrafo 2, lettere k) ed l), nonché l’articolo 31 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, devono essere interpretati nel senso che essi ostano al diniego di riconoscimento, da parte di un’autorità di uno Stato membro, degli effetti reali del legato «per rivendicazione», conosciuto dal diritto applicabile alla successione, per il quale un testatore abbia optato conformemente all’articolo 22, paragrafo 1, di detto regolamento, qualora questo diniego si fondi sul motivo vertente sul fatto che tale legato ha ad oggetto il diritto di proprietà su un immobile situato in detto Stato membro, la cui legislazione non conosce l’istituto del legato ad effetti reali diretti alla data di apertura della successione.


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