Interruzione del processo a seguito di fallimento e comunicazione a mezzo PEC dell’evento interruttivo
Pubblicato il 23/10/17 00:52 [Doc.3833]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione Avv. Paola Cuzzocrea

Fallimento - Interruzione del processo - Termine trimestrale per la riassunzione – Decorrenza - Conoscenza assistita da fede privilegiata

La dichiarazione di fallimento determina l'automatica interruzione del processo, con termine trimestrale per la riassunzione che decorre dalla data della conoscenza "legale" dell'evento, conoscenza cioè acquisita non in via di mero fatto, ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento che determina l'interruzione, assistita da fede privilegiata.


Fallimento - Interruzione del processo - comunicazione della dichiarazione dell'evento interruttivo - P.E.C. - Equivalente a notificazione effettuata per mezzo del servizio postale

La comunicazione della dichiarazione dell'evento interruttivo del giudizio effettuata a mezzo P.E.C. (dal difensore della parte interessata dall'evento al difensore della controparte), essendo equivalente a notificazione effettuata per mezzo del servizio postale, deve ritenersi idonea a dimostrarne la conoscenza legale da parte del destinatario.

Massima a cura di Franco Benassi


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