Risoluzione del concordato preventivo e dichiarazione di fallimento dâufficio: lâintervento della Corte Costituzionale
Pubblicato il 27/10/17 08:20 [Doc.3850]
di Redazione IL CASO.it
Corte Costituzionale 25 ottobre 2017, n. 226. Pres. Grossi. Red. Barbera.
Concordato preventivo - Risoluzione â Dichiarazione di fallimento dâufficio â Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza
Eâ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del rinvio contenuto nellâart. 186 l.fall. allâart. 137 l.fall. nella parte in cui non consente al giudice di dichiarare dâufficio il fallimento dellâimprenditore a seguito della pronuncia di risoluzione del concordato preventivo.
â⦠questa Corte, con la sentenza n. 240 del 2003, richiamata dal rimettente, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 8 del r.d. n. 267 del 1942, sollevata in riferimento allâart. 111 Cost., affermando che rientra «nella discrezionalità del legislatore riconoscere al giudice il potere officioso sopra descritto ovvero disporre che il giudice riferisca in ogni caso dellâinsolvenza, perché si attivi, al pubblico ministero», senza dunque ritenere il carattere costituzionalmente imposto di una tale previsione;
⦠la successiva sentenza n. 184 del 2013 ⦠ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., dellâart. 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dellâarticolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), che ha sostituito lâart. 6 del r.d. n. 267 del 1942 ed ha eliminato il potere del tribunale di dichiarare dâufficio il fallimento, sottolineando che detta norma «risponde ad un criterio di coerenza interno al sistema», tenuto conto che «[i]l nostro ordinamento processuale civile è, sia pure in linea tendenziale e non senza qualche eccezione, ispirato dal principio ne procedat judex ex officio (sentenza n. 123 del 1970), così da escludere che in capo allâorgano giudicante siano allocati anche significativi poteri di impulso processuale»;
⦠la coerenza della norma censurata con il novellato sistema della legge concorsuale fondamentale è stata rimarcata anche dalla giurisprudenza di legittimità , secondo cui lâabrogazione espressa del potere del tribunale di dichiarare dâufficio il fallimento, nel caso di risoluzione del concordato preventivo, realizzata dallâart. 17, comma 1, del d.lgs. n. 169 del 2007, che ha modificato il citato art. 186, ha avuto «valore meramente ricognitivo di una abrogazione implicita che è stata indotta» dalla riformulazione dellâart. 6 del r.d. n. 267 del 1942, «in modo da rendere incompatibile la sopravvivenza dellâistituto nellâambito della disciplina del concordato preventivo» (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 15 maggio 2015, n. 9934); â¦â
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