Competenza del Tribunale fallimentare per le azioni che derivano dal fallimento e postergazione
Pubblicato il 30/10/17 00:00 [Doc.3856]
di Redazione IL CASO.it


Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 26-09-2017) 24-10-2017, n. 25163

Segnalazione e massima a cura dell’Avv. Gianni Tognoni – Menchini & Associati Studio legale

Azioni che derivano dal fallimento – Azione ex art. 2467 c.c. per la restituzione del rimborso di un finanziamento sociale – Legittimazione del curatore fallimentare – Competenza del tribunale falimentare.

Nell'ambito della disciplina introdotta dall'art. 2467 cod. civ., comma 1, occorre distinguere tra la regola dettata dalla prima parte, che dispone la postergazione del rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci, rispetto al soddisfacimento degli altri creditori, ed il rimedio previsto dalla seconda parte della medesima disposizione, che pone a carico dei soci l'obbligo di restituire i rimborsi ottenuti nell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento della società.

L’obbligo di restituzione dei rimborsi dei finanziamenti di cui il socio ha beneficiato è destinato ad operare esclusivamente in caso di fallimento della società, e di conseguenza, la legittimazione all'esercizio dell'azione restitutoria è riconosciuta al curatore, in rappresentanza della massa dei creditori.

Non essendo la domanda proposta dal curatore ai sensi dell’art. 2467 c.c. annoverabile tra le azioni rinvenute nel patrimonio della società fallita, nel cui esercizio egli riveste la medesima posizione sostanziale e processuale, ma trattandosi di un'azione che trae origine dal fallimento, non può trovare applicazione la speciale competenza delle sezioni specializzate in materia d'impresa, prevista dal D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, come modificato dal D.L. n. 1 del 2012, art. 2, comma 1, lett. d), restando la controversia devoluta alla competenza funzionale del tribunale che ha dichiarato il fallimento, ai sensi dell'art. 24 L. Fall.


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