Inammissibilità dell’azione di nullità ex art. 30 T.U.F. per intervenuta prescrizione quinquennale
Pubblicato il 30/10/17 00:00 [Doc.3859]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura dell'Avv. Alessandro Giorgetta; Dott. Enrico Pamphili.

Intermediazione finanziaria - contratti sottoscritti fuori sede – mancanza avviso possibilità di recesso – prescrizione azione di nullità

La nullità prevista dall’art. 30, commi 6 e 7, T.U.F., quale nullità relativa assimilabile all’annullabilità, è passibile di convalida e sottoposta ad un termine di prescrizione di cinque anni. La norma prevista dall’art. 1422 c.c., la quale prevede l’imprescrittibilità dell’azione di nullità, trova infatti giustificazione nel fatto che la nullità ex articolo 1418 c.c. tutela l’interesse generale, mentre l’articolo 30 del T.U.F. tutela l’interesse di una sola parte, così come accade per l’azione di annullabilità.


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