I documenti prodotti con il PCT restano acquisiti alla sfera di cognizione del giudice: applicazione in tema di opposizione allo stato passivo
Pubblicato il 06/11/17 00:00 [Doc.3879]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura dell'Avv. Franco Benassi

Fallimento - opposizione allo stato passivo – Produzione di documenti a mezzo PEC – Acquisizione alla sfera di cognizione del giudice – Necessità di produzione in sede di opposizione - Eslcusione

L'art. 99, comma 2, n. 4, allorchè fa riferimento ai "documenti prodotti" dal creditore, va adesso coordinato con le nuove disposizioni che non prevedono più la formazione, nella fase sommaria, di un apposito fascicolo di parte, ma semplicemente la trasmissione dei documenti alla PEC del curatore (che successivamente provvede, tramite la cancelleria, a renderli disponibili, sempre mediante il sistema informatico, al giudice delegato per il successivo esame), la locuzione contenuta nell'art. 99, comma 2, n. 4, l.fall. deve dunque intendersi riferita ai documenti trasmessi a mezzo PEC al curatore (oltre che ai titoli di credito depositati in originale presso la cancelleria del tribunale ed a quelli "nuovi" depositati al momento della presentazione del ricorso in opposizione).

Ne consegue che, una volta trasmesso alla PEC del curatore e successivamente inserito nel sistema telematico, il documento probatorio appartiene ormai al fascicolo informatico della procedura (interamente sostitutivo del tradizionale sistema cartaceo, articolato sulla distinzione materiale tra fascicolo della procedura e fascicolo di parte), definito ai sensi del D.M. 11 febbraio 2011, n. 44, art. 9, comma 1, come il fascicolo destinato a raccogliere "gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati, ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo" e dunque, come si ricava dalla lettura dei successivi artt. 12 e ss., destinato a ricomprendere anche i documenti probatori (ivi compresi gli allegati non informatici, per i quali la cancelleria provvede comunque ad effettuare copia informatica e ad inserirla nel fascicolo informatico).

Il documento probatorio, dunque, una volta "depositato" dal creditore, entra a far parte dell'unico fascicolo della procedura e unitamente ad esso è destinato ad essere necessariamente acquisito, alla stregua di qualsiasi atto contenuto nel fascicolo d'ufficio, nella sfera cognitiva del giudice dell'impugnazione, alla sola condizione che sia stato specificamente indicato nel ricorso in opposizione.

E' in questo senso, allora, che può e deve essere inteso il richiamo al principio di non dispersione della prova, atteso che l'automatica migrazione dei documenti probatori all'interno del sistema del fascicolo informatico, secondo le nuove forme dell'ammissione al passivo di cui al D.L. n. 179 del 2012, reca con sè la necessità che quei documenti restino nella sfera di cognizione del giudice anche nella fase dell'opposizione.


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