Se il commercialista non paga ne risponde comunque il cliente
Pubblicato il 09/11/17 08:06 [Doc.3894]
di Redazione IL CASO.it
Lobbligo in capo allassistito è escluso solamente in caso di comportamento fraudolento, da parte del professionista incaricato, finalizzato a mascherare la propria inadempienza
Il contribuente è responsabile della omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e del conseguente mancato versamento delle imposte dovute, anche qualora abbia sporto denuncia nei confronti del consulente fiscale, a meno che non provi di aver fornito al professionista la provvista per il pagamento e di aver vigilato circa il puntuale adempimento del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle entrate.
Questo, in sintesi, il principio affermato dalla suprema Corte nellordinanza n. 24535, dello scorso 18 ottobre.
La vicenda processuale
A seguito di una verifica svolta presso la sede del consulente depositario delle scritture contabili, la Guardia di finanza contestava al contribuente una società di persone attiva nel settore delledilizia lomessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi per i periodi dimposta dal 1999 al 2003.
I rilievi contenuti nel pvc venivano trasfusi dallufficio finanziario negli avvisi di accertamento induttivi relativi agli anni 2002 e 2003, con i quali veniva quantificato il reddito dimpresa in base alle operazioni risultanti dalle fatture emesse e ricevute, come riportate nei rispettivi registri Iva e veniva irrogata la sanzione per lomessa presentazione della dichiarazione.
Esperito inutilmente il tentativo di adesione, la parte presentava ricorso, che veniva rigettato dalla competente Ctp. In parziale accoglimento dellappello proposto, la Ctr riformava la sentenza di prime cure, ma confermava la legittimità delle sanzioni irrogate, affermando, in particolare, la responsabilità del contribuente che, confidando nellincarico affidato a un terzo, non controlla lavvenuta presentazione della propria dichiarazione dei redditi, rendendosi così colposamente partecipe dellomissione, che è innanzitutto omissione del proprio dovere di vigilanza, della quale deve rispondere. I giudici di secondo grado escludevano, altresì, lapplicabilità dellesimente di cui allarticolo 6, comma 3, del Dlgs 472/1997 (in forza del quale il contribuente non è punibile se dimostra che il mancato pagamento del tributo è imputabile esclusivamente al fatto del terzo denunciato allautorità giudiziaria), in quanto detta norma presuppone che il contribuente abbia fornito la provvista per il pagamento e che il terzo abbia ( ) simulato ma non effettuato il pagamento stesso .
Contro tale sentenza la parte ricorreva in Cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione degli articoli 1 della legge 423/1995 e 6 del Dlgs 472/1997, per avere la Ctr ritenuto applicabili le sanzioni malgrado fosse evidente lesclusiva responsabilità del consulente fiscale per lomessa dichiarazione e risultassero agli atti la denuncia penale per truffa sporta dal contribuente nei confronti del professionista e la citazione in giudizio, in sede civile, per il risarcimento del danno.
Lufficio resisteva con controricorso e ricorso incidentale.
La decisione della suprema Corte
Con la pronuncia in commento, i giudici di legittimità ritengono infondato lunico motivo di ricorso proposto dalla parte, così come sopra sintetizzato.
In particolare, la Corte afferma che le due cause di non punibilità invocate dal contribuente per sostenere la non applicabilità delle sanzioni non possono, in concreto, operare, mancandone, in entrambi i casi, i presupposti.
Non si ravvisa, innanzitutto, il presupposto per lapplicazione dellarticolo 1 della legge 423/1995, il cui primo comma prevede la sospensione della riscossione delle pene pecuniarie previste in caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento nei confronti del contribuente, qualora la violazione consegua alla condotta illecita, penalmente rilevante, di commercialisti e altri professionisti, in dipendenza del loro mandato professionale. Il secondo comma della disposizione citata prosegue precisando che la sospensione opera ( ) sempre che il contribuente dimostri di aver provvisto il professionista delle somme necessarie al versamento omesso, ritardato o insufficiente.
Al riguardo, la Corte richiama il proprio orientamento secondo cui, benché la norma si riferisca espressamente alla fase della riscossione, nulla osta a che anche in sede contenziosa la non punibilità del contribuente possa essere dimostrata attraverso la prova che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto addebitabile esclusivamente al professionista e denunciato allautorità giudiziaria (cfr Cassazione 26850/2007).
Tuttavia, come già precisato dalla Cassazione con sentenza 14026/2009, la prova della sussistenza delle condizioni che escludono la punibilità anche in sede contenziosa (e, quindi, del fatto illecito del professionista) richiede che sussistano le condizioni della qualifica soggettiva del terzo responsabile ( ) e che il contribuente abbia comunque fornito la provvista per il pagamento di quanto dovuto allErario.
In altri termini, la causa di non punibilità prevista dalla disposizione in parola opera anche in fasi diverse dalla riscossione, ma a tal fine occorre pur sempre che sussistano i presupposti dalla stessa richiesti, e, segnatamente, la prova che il contribuente abbia messo il professionista in condizione di provvedere alladempimento, fornendogli la necessaria provvista. Prova che la Ctr, con valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto non raggiunta.
Ad avviso della Corte, poi, nel caso in esame non sussistono neppure i presupposti per lapplicazione dellesimente di cui allarticolo 6, comma 3, del Dlgs 472/1997 che, come detto, esclude la punibilità del contribuente qualora questi dimostri che il pagamento del tributo non è stato eseguito esclusivamente per fatto del terzo denunciato allautorità giudiziaria.
A questo proposito, i giudici di legittimità richiamano il proprio costante orientamento secondo il quale il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle entrate, essendo tenuto a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto, sicché la sua responsabilità è esclusa solo in caso di comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento (cfr Cassazione, ordinanza 11832/2016).
Come precisato dalla Cassazione, con la sentenza 6930/2017, la prova dellassenza di colpa grava, secondo le regole generali dellillecito amministrativo, sul contribuente, il quale, dunque, risponde dellomessa presentazione della dichiarazione da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica, ove non dimostri di aver puntualmente vigilato su questultimo.
Alla luce di tali consolidate argomentazioni, la Corte ritiene non censurabile loperato della Ctr e, conseguentemente, rigetta il ricorso compensando le spese.
Mariasole Ivaldi
pubblicato Mercoledì 8 Novembre 2017
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