Revocatoria fallimentare di cessione di credito e natura straordinaria dell'atto
Pubblicato il 13/11/17 00:00 [Doc.3903]
di Redazione IL CASO.it
Cassazione civile sez. I, 02/11/2017, n. 26063. Pres. Didone. Rel. Dolmetta.
Fallimento - Azione revocatoria fallimentare - Atti estintivi di debiti pecuniari non effettuati con danaro o altri mezzi normali di pagamento - Natura straordinaria o meno dellatto Cessione di credito - Irrilevanza
In tema di azione revocatoria di atti estintivi di debiti pecuniari non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento di cui allart. 67, comma 1, n. 2 l.fall., la natura straordinaria o meno dellatto esula dalla nozione di pagamento anormale fatta propria dalla citata disposizione normativa con rifermento alla figura della cessione del credito, posto che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di cassazione, la cessione di credito, quando "effettuata in funzione solutoria di un debito scaduto ed esigibile, si caratterizza come anomala rispetto al pagamento effettuato in danaro od altri titoli di credito equivalenti, in quanto il relativo processo satisfattorio non è usuale, alla stregua delle ordinarie transazioni commerciali". Resta unicamente salva, va precisato, l'eventualità che la cessione sia stata nel concreto prevista come mezzo di "estinzione contestuale al sorgere del credito" al cui specifico soddisfacimento venga per l'appunto destinata (cfr., tra le ultime, Cass., 20 settembre 2013, n. 21610; Cass., 29 luglio 2009, n. 17683).
(Massima a cura di Franco Benassi)
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