Credito del concessionario per aggio e per spese di insinuazione al passivo
Pubblicato il 13/11/17 00:00 [Doc.3904]
di Redazione IL CASO.it


Fallimento - Accertamento del passivo – Credito del concessionario per aggio – Privilegio – Esclusione

In sede di accertamento del passivo dei crediti insinuati dal concessionario, il credito per aggio non può in alcun modo essere considerato inerente al tributo riscosso e non è, pertanto, assistito dal relativo privilegio (Sez. 1, Sentenza n. 25932 del 23/12/2015).


Fallimento - Accertamento del passivo – Credito del concessionario per spese di insinuazione - Natura concorsuale – Sussistenza – Rango chirografario

Le spese d'insinuazione al passivo sostenute dall'Agente della riscossione (c.d. diritti di insinuazione) rappresentano i costi normativamente forfetizzati di una funzione pubblicistica e, in quanto previste da una disposizione speciale equiordinata rispetto al principio legislativo di eguaglianza sostanziale e di pari accesso al concorso di tutti i creditori di cui alla L. Fall., artt. 51 e 52, hanno natura concorsuale, e vanno ammesse al passivo fallimentare in ragione di un'applicazione estensiva del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17, che prevede la rimborsabilità delle spese relative alle procedure esecutive individuali, atteso che un trattamento differenziato delle due voci di spesa risulterebbe ingiustificato, potendo la procedura concorsuale fondatamente ritenersi un'esecuzione di carattere generale sull'intero patrimonio del debitore. Il credito per le spese di insinuazione va, peraltro, riconosciuto in via chirografaria e non privilegiata, dovendo escludersi l'inerenza delle stesse al tributo riscosso (cfr. Cass. n. 25802/15; n. 16951/17; n. 17669/17).


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