Corte Ue: immobili strumentali Registro e Iva possono convivere
Pubblicato il 18/11/17 00:00 [Doc.3930]
di Redazione IL CASO.it
Gli eurogiudici chiariscono che è legittima la doppia tassazione per i contratti di locazione di tali fabbricati e delle loro relative pertinenze prevista dalla normativa italiana
I contratti di locazione di beni immobili strumentali soggetti a Iva possono essere legittimamente sottoposti al versamento dellimposta di registro. A questa conclusione sono giunti i giudici europei a seguito di una domanda di pronuncia pregiudiziale sullinterpretazione dellarticolo 401 della direttiva 2006/112/Ce, nellambito di una controversia tra lAmministrazione finanziaria italiana e una società attiva nel settore immobiliare, relativa al pagamento dellimposta di registro su contratti di locazione di beni immobili strumentali, e relative pertinenze, soggetti anche allimposizione ai fini Iva.
La Corte di giustizia Ue è intervenuta sullipotesi di contrasto della normativa nazionale con lordinamento comunitario: in discussione vi era la legittimità dellassoggettamento ai fini dellimposta di registro, nella misura dell1%, di contratti di locazione già sottoposti a Iva.
A partire dal 2006, infatti, a seguito della modifica introdotta dal Dl 223/2006 allarticolo 40 del Dpr n. 131 del 1986, le locazioni di beni immobili strumentali devono essere registrate in termine fisso e assoggettate al pagamento dellimposta di registro nella misura proporzionale dell1%, indipendentemente dal regime di imponibilità ai fini Iva dei relativi contratti. Lo stesso Dl 223/2006 ha introdotto allarticolo 5 comma 1della Tariffa allegata al Dpr 131/1986 la lettera a-bis), per cui sono soggetti a registrazione in termine fisso nella misura dell1% le locazioni e gli affitti quando hanno per oggetto immobili strumentali, ancorché assoggettati allimposta sul valore aggiunto, di cui allarticolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Procedimento principale e questione pregiudiziale
La società ricorrente, in sede di registrazione di una serie di contratti di locazione riguardanti immobili strumentali, aveva versato limposta nella misura proporzionale dell1% del canone annuo, come previsto dalle disposizioni in materia di imposta di registro. Successivamente, ha prodotto unistanza di rimborso per lintero importo del tributo versato, in quanto riteneva lassoggettamento allimposta di registro dei canoni già gravati da Iva incompatibile con larticolo 401 della Direttiva n. 2006/112/Ce, che vieta agli Stati membri di istituire o mantenere qualsivoglia imposta, diritto o tassa che abbia il carattere di imposta sul volume di affari.
Davanti al silenzio-rifiuto dellamministrazione finanziaria alla richiesta di rimborso, la società ha presentato ricorso dinanzi ai giudici di primo grado che hanno ritenuto fondate le sue doglianze, affermando che limposta di registro avesse natura di imposta sul volume daffari poiché condivide con lIva il principio di proporzionalità e la stessa base imponibile, data dallammontare del canone di locazione, e si differenzia dallIva solamente per il fatto che, non essendo presente un meccanismo di detrazione, è priva del carattere di neutralità.
LAgenzia ha impugnato la sentenza dinanzi alla Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, sostenendo che limposta di registro in argomento, quale tassa datto e assolutamente estranea alla nozione di volume daffari, assoggetta a imposta determinati atti giuridici in quanto indicativi di capacità contributiva.
Considerata anche lassenza di una giurisprudenza di legittimità sullargomento, con lordinanza n. 50 del 25 ottobre 2016 la Ctr ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte europea la questione pregiudiziale per cui larticolo 401 della direttiva 2006/112/Ce ( ), debba essere interpretato nel senso che limposta sul valore aggiunto e limposta di registro (a carico dei contratti di locazione di beni strumentali ( ) possono essere riscosse in modo cumulativo ovvero che siffatto ultimo tributo abbia il carattere di unimposta sul volume di affari.
Decisione del giudice europeo
Sulla questione, con lordinanza del 12 ottobre 2017 emessa nellambito della causa C-549/16, i giudici europei hanno concluso che larticolo 401 della direttiva Iva devessere interpretato nel senso che esso non osta ad unimposta di registro proporzionale che colpisce i contratti di locazione di beni strumentali, quale quella prevista dalla normativa nazionale di cui al procedimento principale, anche quando detti contratti siano parimenti soggetti ad Iva.
La Corte di giustizia, richiamando giurisprudenza comunitaria consolidata, ha in primo luogo ricordato che larticolo 401 della direttiva Iva consente il mantenimento o listituzione, da parte di uno Stato membro, di imposte, diritti e tasse gravanti sulle forniture di beni, sulle prestazioni di servizi o sulle importazioni solo se non hanno natura di imposte sul volume daffari (per tutte, la sentenza delll1 ottobre 2007, C-283/06 e C-312/06). Per valutare, quindi, se unimposta, un diritto o una tassa abbiano la natura di imposta sul volume daffari occorre, in particolare, verificare se essi abbiano leffetto di danneggiare il funzionamento del sistema comune dellIva, gravando sulla circolazione dei beni e dei servizi e colpendo le operazioni commerciali in modo analogo allIva.
La Corte ha precisato che le caratteristiche essenziali dellIva sono quattro. Specificamente: la generalità di applicazione alle operazioni aventi ad oggetto beni e servizi; la proporzionalità al prezzo percepito dal soggetto passivo quale contropartita dei beni e servizi forniti; lapplicazione in ciascuna fase del procedimento di produzione e di distribuzione, compresa quella della vendita al minuto, a prescindere dal numero di operazioni effettuate in precedenza; la possibilità di detrarre dallimposta dovuta gli importi pagati in occasione delle precedenti fasi del processo, in modo tale che il tributo si applichi, in ciascuna fase, solo al valore aggiunto della fase stessa e, in definitiva, il peso dellimposta resti a carico del consumatore finale.
In relazione alla prima caratteristica fondamentale dellIva, ossia lapplicazione generalizzata dellimposta alle operazioni su beni o servizi, i giudici hanno affermato che limposta di registro oggetto della disputa non costituisce unimposta generale, in quanto concerne solamente una categoria ristretta di operazioni, ovvero unicamente i contratti di locazione di beni strumentali, quindi non è destinata a gravare su tutte le operazioni economiche nello Stato membro considerato.
Già sulla base di questa prima considerazione i giudici europei hanno concluso che, in questo caso, limposta di registro non presenta le caratteristiche essenziali dellIva e non è quindi interessata dal divieto previsto all'articolo 401 della direttiva Iva.
Peraltro, evidenziano ancora i giudici, limposta non viene percepita come parte di un processo di produzione e di distribuzione né può essere detratta dagli importi versati nel corso delle fasi precedenti. Nel caso in esame, infatti, non vi è alcuna possibilità di detrazione dallimposta versata in ragione di uneventuale operazione anteriore.
Sottolineando, infine, che il diritto dellUnione ammette lesistenza di regimi fiscali in concorrenza con lIva, la Corte ha dichiarato quindi che limposta di registro sui contratti di locazione di immobili a uso strumentale può essere legittimamente mantenuta dallo Stato italiano.
Appare pertanto corretta la posizione adottata dallAmministrazione finanziaria laddove si è opposta alla restituzione dellimposta versata.
Fonte:
Data dellordinanza
12/10/2017
Numero della causa
C-549/16
Nome delle parti
Palais Kaiserkron Srl
Agenzia delle Entrate Direzione provinciale Ufficio controlli di Bolzano
Nunziata Masiello
Letizia Berti
pubblicato Mercoledì 15 Novembre 2017
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