Calcolo in materia antiusura e anatocismo congenito
Pubblicato il 20/11/17 00:00 [Doc.3936]
di Redazione IL CASO.it


Atto di citazione ex art. 2033 c.c. - La verifica della usurarietà e la sommatoria tra tassi eterogenei – L’anatocismo congenito nei contratti di mutuo – Nullità della perizia di parte prodotta dai mutuatari

Ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di usura (L.108/1996), la somma fra la misura percentuale del tasso degli interessi corrispettivi e di quelli di mora al momento della pattuizione, risulta errata: l’infondatezza della “sommatoria” investe sia il profilo logico, che matematico, che giuridico, in quanto si sommano tra loro entità eterogenee.

Non sussiste ”anatocismo congenito” nel contratto di mutuo con piano di ammortamento alla francese, in quanto tale formula matematico-finanziaria “è coerente con il dettato dell’art.1194, comma 2 c.c.” perché la rata rimane costante, ma la quota di interessi, calcolata sul capitale residuo da rimborsare, diminuisce, mentre aumenta la quota capitale presente in ciascuna rata.


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