Società in house: niente immunità dal recupero degli aiuti di Stato
Pubblicato il 25/11/17 00:00 [Doc.3952]
di Redazione IL CASO.it


La Corte di legittimità ribadisce, tra l'altro, che il credito erariale è soggetto al termine ordinario di prescrizione, a salvaguardia sia dell'interesse pubblico sia di quello privato

In tema di aiuti di Stato giudicati lesivi della concorrenza e incompatibili con il mercato comune, l'Agenzia delle entrate ha l'obbligo, ai sensi dell'articolo 1 del Dl 10/2007, di procedere al recupero delle imposte non versate in forza del regime agevolativo, risultando irrilevante la composizione del capitale sociale.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 25899 dello scorso 31 ottobre, rigettando il ricorso di una azienda municipale attiva nella somministrazione di acqua, gas e luce.

I giudizi di merito
L'Agenzia delle entrate procedeva, nei confronti di una società operante nel settore energetico e della sua incorporata, al recupero dell'aiuto di Stato corrispondente alle imposte non versate per via del regime di esenzione fiscale fruito nel triennio 1997-1999.
In particolare, l'Amministrazione provvedeva al recupero delle somme contestate in forza dell'articolo 1 del decreto legge 10/2007, emanato in attuazione della decisione della Commissione europea n. 2003/193/Ce del 5 giugno 2002, che aveva qualificato “aiuto di Stato illegittimo”, perché lesivo del principio della libera concorrenza del mercato, il regime di esenzione triennale dall'imposta sul reddito fruito dalle società per azioni a capitale pubblico, istituite ai sensi dell' articolo 22, della legge n. 142/1990, per la gestione di servizi pubblici locali.

La Ctp accoglieva il ricorso presentato dalla società, ritenendo che il capitale interamente pubblico le conferisse il diritto di godere dell'esenzione fiscale contestata. A seguito dell'appello proposto dall'Amministrazione, la Commissione tributaria regionale, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava legittime le ingiunzioni di pagamento, escludendo che le circostanze fatte valere dalla società fossero idonee a bocciare l'incompatibilità dell'esenzione triennale con l'illegittimità degli aiuti di Stato. Cioè, i giudici di secondo grado hanno ritenuto prevalenti le effettive condizioni del mercato in cui si esplica l'attività della società rispetto alla composizione del capitale sociale.
La società ha, dunque, presentato ricorso per cassazione, sollevando eccezioni di natura sostanziale e procedurale.

La decisione della Cassazione
Nel ricorso per cassazione viene innanzitutto eccepita la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1 del Dl n. 10/2007 e 27 della legge 62/2005 di adeguamento alla decisione 2003/193/Ce del 5 giugno 2002 della Commissione europea, ritenendo che la normativa in essi indicata debba trovare applicazione solo in capo alle società partecipate anche da soci privati che operano nel mercato come normali imprese in regime di concorrenza e non per quelle possedute in modo totalitario da enti locali (nel caso in esame per il 51% dal Comune e per il 49% dall'Azienda municipale servizi pubblici per la somministrazione al pubblico di acqua, gas e luce elettrica).

Sul punto, i giudici di legittimità hanno rigettato la doglianza precisando che in tema di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con il mercato comune dalla richiamata decisione della Commissione Ue, l'Agenzia delle entrate ha l'obbligo, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 10/2007, di procedere mediante ingiunzione al recupero delle imposte non versate anche nei confronti delle società “in house”, a partecipazione pubblica totalitaria, a prescindere dalla composizione del capitale sociale (Cassazione, 2396/2017).

La ricorrente ha eccepito, inoltre, un'insufficiente motivazione della pronuncia di secondo grado in merito alla dedotta illegittimità dell'azione di recupero avendo, la società incorporata, aderito precedentemente al condono tombale previsto dalla normativa nazionale. Anche questo motivo, ad avviso della Cassazione, è da ritenersi infondato non potendo, in tema di recupero di aiuti di Stato, trovare applicazione la disciplina interna del condono fiscale, ove in contrasto con il principio di effettività del diritto comunitario, espressamente enunciato dall'articolo 14, comma 3, del Regolamento Ce n. 659/1999 del Consiglio (Cassazione nn. 15407/2015, 8108/2012 e 7663/2012).

La società ha poi lamentato una presunta illegittimità dell'attività di recupero, in quanto sarebbe stata effettuata oltre il termine di decadenza previsto dall'articolo 43 del Dpr 600/1973. Anche questo motivo è stato ritenuto privo di fondatezza. La Ctr – chiariscono i giudici di legittimità – ha applicato correttamente il principio secondo cui, al credito erariale per il recupero di aiuti di Stato imposto dai competenti organi comunitari, è inapplicabile l'ordinario termine di decadenza quinquennale, sia perché contrastante con il principio di effettività del diritto comunitario e con l'obbligo di rispettare le decisioni della Commissione, sia perché l'azione di recupero degli aiuti di Stato costituisce una fattispecie giuridicamente diversa dall'attività di accertamento in materia fiscale (Cassazione nn. 15414/2015, 16349/2012 e 15207/2012).

Sempre con riferimento alle asserite lacune temporali dell'azione di recupero, la società eccepisce l'intercorsa prescrizione degli interessi richiesti fino al 2001, non essendo intervenuto alcun atto idoneo a sospendere o interrompere la decorrenza del termine quinquennale. La Corte ribadisce che il termine di prescrizione fissato dalla disciplina nazionale non può essere calcolato prendendo come riferimento il periodo intercorso tra la fruizione degli aiuti e la notifica dell'ingiunzione, in quanto l'articolo 15 del citato Regolamento n. 1999/659/Ce prevede solo che i poteri della Commissione europea in materia siano soggetti a un periodo limite di dieci anni, decorrenti dal giorno in cui l'aiuto è stato concesso al beneficiario, con disposizione che, per il principio di generale prevalenza del diritto comunitario, esclude l'applicabilità della disciplina di diritto interno potenzialmente incompatibile.

La Corte ribadisce, altresì, che in tema di recupero di aiuti di Stato, il credito erariale è soggetto al termine ordinario di prescrizione sancito dall'articolo 2946 cc, a salvaguardia sia dell'interesse pubblico sotteso all'azione di recupero, sia dell'interesse privato ad evitare l'esposizione a iniziative senza limiti di tempo.
In conclusione, la Corte ha rigettato le richieste contenute nel ricorso della società e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, per il riesame e la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Andrea Santoro
pubblicato Martedì 21 Novembre 2017
fonte: www.fiscooggi.it


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