Gli interessi moratori non rilevano ai fini del controllo usura
Pubblicato il 23/11/17 10:29 [Doc.3954]
di Francesco Mainetti, Avvocato


Tribunale Sondrio, 20 novembre 2017, n. 503, sentenza - Est. Marco Luigi Quatrida

Contratti bancari - Usura - Calcolo - Sommatoria interessi corrispettivi e moratori - Esclusione

Deve escludersi la possibilità di procedere a una sommatoria dei tassi di interesse corrispettivi e di quelli moratori, al fine di valutare la pretesa usurarietà degli stessi, in quanto le predette tipologie di interessi sono tra loro differenti per natura e funzione (Avv. Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)

Contratti bancari - Usura - Interessi moratori - Esclusione - Assenza tasso soglia di riferimento.

Poiché il tasso soglia rilevante in materia di usura viene determinato attraverso rilevazioni che non fanno riferimento ai tassi moratori - i quali hanno natura e funzione differenti rispetto a quelle degli interessi corrispettivi - la possibilità di sottoporre a un vaglio di usurarietà anche gli interessi moratori è preclusa sul piano logico dalla mancanza di un termine di raffronto - ossia di un tasso soglia- che sia coerente con il valore - ossia il tasso di interesse moratorio - che si vuole raffrontare; in caso contrario si finirebbe per raffrontare fra di loro valori disomogenei, quali appunto il tasso di interesse moratorio pattuito e il tasso soglia calcolato in base ad un TEGM che non considera gli interessi moratori (Avv. Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)


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