Trattamento dei crediti tributari e contributivi: significato della locuzione 'pagamento dilazionato' di cui all'art. 182-ter l.f.
Pubblicato il 24/11/17 09:00 [Doc.3956]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura dell'avv. Salvatore Nicolosi

Trattamento dei crediti tributari e contributivi - Concordato liquidatorio - Pagamento dilazionato - È tale se previsto in epoca successiva all'omologazione del concordato - Conseguenze - Necessità di ricorrere al procedimento previsto dall'art. 182-ter legge fallimentare - Concessione di un termine per il relativo adempimento - Ammissibilità

Anche nel caso di concordato liquidatorio, il pagamemto dei crediti tributari e previdenziali deve ritenersi dilazionato quando esso non è previsto subito dopo l'omologazione, ma al momento di ultimazione della liquidazione dei beni. In siffatta ipotesi, il proponente deve formulare la proposta di cui all'art. 182-ter l.fall.

Il tribunale, in sede di valutazione del piano, ove sussistono giustificati motivi, può concedere un termine per la formulazione della proposta di cui all'art. 182-ter, posto che la previsione che essa debba essere effettuata contestualmente al deposito del ricorso non è assistita da espressa sanzione di inammissibilità.


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