Corte Ue: la norma deve consentire la riscossione differita dell'imposta
Pubblicato il 25/11/17 00:00 [Doc.3957]
di Redazione IL CASO.it


I giudici europei hanno chiarito che gli Stati membri non possono prevedere discipline che ostacolano, anche indirettamente, la libertà di stabilimento di una società un altro Paese Ue

La domanda di pronuncia pregiudiziale relativa alla controversia in esame verte sull’interpretazione dell’articolo 49 del Tfue e dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 90/434/Cee del Consiglio, del 23 luglio 1990 (la cosiddetta “direttiva fusioni”).
La domanda è stata presentata nell’ambito di una causa promossa da una società di diritto finlandese, in merito alla tassazione immediata delle plusvalenze emerse all’atto del trasferimento di una propria stabile organizzazione non residente e a un’altra società, anch’essa non residente, all’interno di un’operazione di conferimento di attivi, e alla riscossione dell’imposta da assolvere nell’esercizio fiscale di effettuazione dell’operazione.
La società, nell’ambito di un’operazione di conferimento di attivi, trasferiva una stabile organizzazione situata in Austria ad una società austriaca, ricevendo in cambio quote di quest’ultima società. La società veniva assoggettata a tassazione sulle plusvalenze emerse in occasione dell’operazione e l’imposta veniva riscossa nello stesso esercizio fiscale.

La controversia
La società presentava richiesta di rettifica alla competente commissione tributaria, che la rigettava. In seguito al rigetto della richiesta, la società adiva il tribunale amministrativo, sostenendo che la normativa oggetto della controversia avrebbe ostacolato la libertà di stabilimento, poiché, nel caso di una corrispondente fattispecie interna, la tassazione avrebbe avuto luogo soltanto al momento della realizzazione delle plusvalenze, ossia con la cessione degli attivi conferiti.
Tutto ciò premesso, la autorità giurisdizionale sottoponeva al vaglio pregiudiziale della Corte Ue le seguenti questioni. Il giudice ‘a quo’ chiede, in sostanza, se l’articolo 49 Tfue debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, che, nel caso in cui una società residente trasferisca, nell’ambito di un’operazione di conferimento di attivi, una stabile organizzazione non residente ad una società anch’essa non residente, da un lato, preveda la tassazione immediata delle plusvalenze emerse in occasione di tale operazione e, dall’altro, non consenta la riscossione differita dell’imposta dovuta, laddove la tassazione delle plusvalenze, in una corrispondente fattispecie interna, avrebbe luogo solamente al momento della cessione degli attivi trasferiti.
Dall’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva fusioni risulta che, qualora fra i beni conferiti all’atto di una fusione, di una scissione o di un conferimento di attivo, figuri una stabile organizzazione della società conferente, situata in uno Stato membro diverso da quello di tale società, lo Stato membro della società conferente, qualora applichi un regime di imposizione di utili mondiale, ha il diritto di tassare gli utili o le plusvalenze della stabile organizzazione che emergono in occasione dell’operazione, a condizione di consentire la deduzione dell’imposta che, in assenza della disciplina istituita da tale direttiva, avrebbe colpito gli utili o le plusvalenze medesimi nello Stato membro di sede della stabile organizzazione e che consenta la detrazione con le stesse modalità e nella stessa misura che avrebbe consentito se l’imposta fosse stata realmente determinata e assolta.
Questa disposizione autorizza, pertanto, lo Stato membro della società conferente a tassare gli utili o le plusvalenze derivanti da un’operazione di fusione, scissione o conferimento di attivo a condizione che lo Stato rispetti le condizioni previste nella stessa disposizione.

L’esame della Corte
Nella fattispecie all’esame della Corte Ue, risulta che, da un lato, le plusvalenze di una stabile organizzazione non residente di una società residente sono tassate quando la stabile organizzazione venga trasferita, nell’ambito di un’operazione di conferimento di attivi, ad una società anch’essa non residente. Dall’imposta dovuta viene dedotta l’imposta che, in assenza delle disposizioni della direttiva fusioni, avrebbe colpito le plusvalenze nello Stato membro di sede della stabile organizzazione. Dall’altro, la riscossione è a titolo di imposta, da assolvere nell’esercizio fiscale di effettuazione dell’operazione.
Prevedendo la tassazione di tali plusvalenze, pur riconoscendo la detrazione dell’imposta cui, in assenza della disciplina istituita dalla direttiva in questione, esse sarebbero state assoggettate nello Stato membro di sede della stabile organizzazione, la normativa si limita ad attuare la possibilità offerta agli Stati membri all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva.
Per contro, né l’articolo 10, paragrafo 2, né alcun altro articolo della direttiva fusioni contiene disposizioni relative al momento in cui debba avvenire la riscossione dell’imposta dovuta.
In base alla costante giurisprudenza comunitaria, l’articolo 49 Tfue impone la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento. Anche se, sulla base del loro tenore letterale, le disposizioni del Trattato Fue in tema di libertà di stabilimento mirano ad assicurare il beneficio della disciplina nazionale dello Stato membro ospitante, esse ostano allo stesso tempo a che lo Stato membro di provenienza ostacoli lo stabilimento in un altro Stato membro di un proprio cittadino o di una società costituita secondo la propria legislazione. Devono essere considerate restrizioni alla libertà di stabilimento tutte le misure che vietano, ostacolano o scoraggiano l’esercizio di questa libertà.
Nel caso di specie, risulta che è solo nel caso in cui una società residente trasferisca, nell’ambito di un’operazione di conferimento di attivi, una stabile organizzazione non residente a una società anch’essa non residente che la normativa prevede la tassazione immediata delle plusvalenze e l’avvio della riscossione dell’imposta da assolvere nell’esercizio fiscale di effettuazione dell’operazione.
Questa disparità di trattamento è tale da dissuadere le società stabilite in Finlandia dall’esercitare un’attività economica in un altro Stato membro tramite una stabile organizzazione e costituisce, di conseguenza, un ostacolo alla libertà di stabilimento.
Inoltre, la Corte Ue chiarisce che la normativa di uno Stato membro che lasci al contribuente la scelta tra, da un lato, l’assolvimento immediato dell’imposta, creando uno svantaggio in termini finanziari per la società, ma dispensandola da oneri amministrativi successivi, e, dall’altro, l’assolvimento differito del relativo importo, eventualmente accompagnato da interessi ai sensi della normativa nazionale applicabile, che implichi necessariamente per il contribuente un onere amministrativo connesso all’individuazione degli attivi conferiti, costituisce una misura che, pur assicurando la ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri, è meno contraria alla libertà di stabilimento rispetto alla riscossione immediata dell’imposta dovuta.
Ne consegue che, poiché la normativa oggetto del procedimento principale non lascia a una società residente che trasferisca, nell’ambito di un’operazione di conferimento di attivi, una stabile organizzazione non residente ad una società anch’essa non residente, la scelta tra l’assolvimento immediato dell’imposta sulle plusvalenze relativa alla stabile organizzazione e l’assolvimento differito dell’imposta, la normativa in esame eccede quanto necessario per conseguire l’obiettivo di salvaguardare la ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri.

Le conclusioni
Tutto ciò premesso, la Corte Ue perviene alla conclusione che l’articolo 49 Tfue deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, la quale, nel caso in cui una società residente trasferisca, nell’ambito di un’operazione di conferimento di attivi, una stabile organizzazione non residente ad una società anch’essa non residente, da un lato, preveda la tassazione immediata delle plusvalenze emerse in occasione di tale operazione e, dall’altro, non consenta la riscossione differita dell’imposta dovuta, laddove la tassazione delle stesse plusvalenze avrebbe luogo, in una corrispondente fattispecie interna, solamente al momento della cessione degli attivi trasferiti, tenuto conto che la normativa non consente l’assolvimento differito dell’imposta stessa.

Fonte:
Data della sentenza
23 novembre 2017
Numero della causa
C-292/2016
Promossa da:
A Oy

Marcello Maiorino
pubblicato Giovedì 23 Novembre 2017
fonte: www.fiscooggi.it


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