Corte Ue: la norma deve consentire la riscossione differita dell'imposta
Pubblicato il 25/11/17 00:00 [Doc.3957]
di Redazione IL CASO.it
I giudici europei hanno chiarito che gli Stati membri non possono prevedere discipline che ostacolano, anche indirettamente, la libertà di stabilimento di una società un altro Paese Ue
La domanda di pronuncia pregiudiziale relativa alla controversia in esame verte sullinterpretazione dellarticolo 49 del Tfue e dellarticolo 10, paragrafo 2, della direttiva 90/434/Cee del Consiglio, del 23 luglio 1990 (la cosiddetta direttiva fusioni).
La domanda è stata presentata nellambito di una causa promossa da una società di diritto finlandese, in merito alla tassazione immediata delle plusvalenze emerse allatto del trasferimento di una propria stabile organizzazione non residente e a unaltra società, anchessa non residente, allinterno di unoperazione di conferimento di attivi, e alla riscossione dellimposta da assolvere nellesercizio fiscale di effettuazione delloperazione.
La società, nellambito di unoperazione di conferimento di attivi, trasferiva una stabile organizzazione situata in Austria ad una società austriaca, ricevendo in cambio quote di questultima società. La società veniva assoggettata a tassazione sulle plusvalenze emerse in occasione delloperazione e limposta veniva riscossa nello stesso esercizio fiscale.
La controversia
La società presentava richiesta di rettifica alla competente commissione tributaria, che la rigettava. In seguito al rigetto della richiesta, la società adiva il tribunale amministrativo, sostenendo che la normativa oggetto della controversia avrebbe ostacolato la libertà di stabilimento, poiché, nel caso di una corrispondente fattispecie interna, la tassazione avrebbe avuto luogo soltanto al momento della realizzazione delle plusvalenze, ossia con la cessione degli attivi conferiti.
Tutto ciò premesso, la autorità giurisdizionale sottoponeva al vaglio pregiudiziale della Corte Ue le seguenti questioni. Il giudice a quo chiede, in sostanza, se larticolo 49 Tfue debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, che, nel caso in cui una società residente trasferisca, nellambito di unoperazione di conferimento di attivi, una stabile organizzazione non residente ad una società anchessa non residente, da un lato, preveda la tassazione immediata delle plusvalenze emerse in occasione di tale operazione e, dallaltro, non consenta la riscossione differita dellimposta dovuta, laddove la tassazione delle plusvalenze, in una corrispondente fattispecie interna, avrebbe luogo solamente al momento della cessione degli attivi trasferiti.
Dallarticolo 10, paragrafo 2, della direttiva fusioni risulta che, qualora fra i beni conferiti allatto di una fusione, di una scissione o di un conferimento di attivo, figuri una stabile organizzazione della società conferente, situata in uno Stato membro diverso da quello di tale società, lo Stato membro della società conferente, qualora applichi un regime di imposizione di utili mondiale, ha il diritto di tassare gli utili o le plusvalenze della stabile organizzazione che emergono in occasione delloperazione, a condizione di consentire la deduzione dellimposta che, in assenza della disciplina istituita da tale direttiva, avrebbe colpito gli utili o le plusvalenze medesimi nello Stato membro di sede della stabile organizzazione e che consenta la detrazione con le stesse modalità e nella stessa misura che avrebbe consentito se limposta fosse stata realmente determinata e assolta.
Questa disposizione autorizza, pertanto, lo Stato membro della società conferente a tassare gli utili o le plusvalenze derivanti da unoperazione di fusione, scissione o conferimento di attivo a condizione che lo Stato rispetti le condizioni previste nella stessa disposizione.
Lesame della Corte
Nella fattispecie allesame della Corte Ue, risulta che, da un lato, le plusvalenze di una stabile organizzazione non residente di una società residente sono tassate quando la stabile organizzazione venga trasferita, nellambito di unoperazione di conferimento di attivi, ad una società anchessa non residente. Dallimposta dovuta viene dedotta limposta che, in assenza delle disposizioni della direttiva fusioni, avrebbe colpito le plusvalenze nello Stato membro di sede della stabile organizzazione. Dallaltro, la riscossione è a titolo di imposta, da assolvere nellesercizio fiscale di effettuazione delloperazione.
Prevedendo la tassazione di tali plusvalenze, pur riconoscendo la detrazione dellimposta cui, in assenza della disciplina istituita dalla direttiva in questione, esse sarebbero state assoggettate nello Stato membro di sede della stabile organizzazione, la normativa si limita ad attuare la possibilità offerta agli Stati membri allarticolo 10, paragrafo 2, della direttiva.
Per contro, né larticolo 10, paragrafo 2, né alcun altro articolo della direttiva fusioni contiene disposizioni relative al momento in cui debba avvenire la riscossione dellimposta dovuta.
In base alla costante giurisprudenza comunitaria, larticolo 49 Tfue impone la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento. Anche se, sulla base del loro tenore letterale, le disposizioni del Trattato Fue in tema di libertà di stabilimento mirano ad assicurare il beneficio della disciplina nazionale dello Stato membro ospitante, esse ostano allo stesso tempo a che lo Stato membro di provenienza ostacoli lo stabilimento in un altro Stato membro di un proprio cittadino o di una società costituita secondo la propria legislazione. Devono essere considerate restrizioni alla libertà di stabilimento tutte le misure che vietano, ostacolano o scoraggiano lesercizio di questa libertà.
Nel caso di specie, risulta che è solo nel caso in cui una società residente trasferisca, nellambito di unoperazione di conferimento di attivi, una stabile organizzazione non residente a una società anchessa non residente che la normativa prevede la tassazione immediata delle plusvalenze e lavvio della riscossione dellimposta da assolvere nellesercizio fiscale di effettuazione delloperazione.
Questa disparità di trattamento è tale da dissuadere le società stabilite in Finlandia dallesercitare unattività economica in un altro Stato membro tramite una stabile organizzazione e costituisce, di conseguenza, un ostacolo alla libertà di stabilimento.
Inoltre, la Corte Ue chiarisce che la normativa di uno Stato membro che lasci al contribuente la scelta tra, da un lato, lassolvimento immediato dellimposta, creando uno svantaggio in termini finanziari per la società, ma dispensandola da oneri amministrativi successivi, e, dallaltro, lassolvimento differito del relativo importo, eventualmente accompagnato da interessi ai sensi della normativa nazionale applicabile, che implichi necessariamente per il contribuente un onere amministrativo connesso allindividuazione degli attivi conferiti, costituisce una misura che, pur assicurando la ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri, è meno contraria alla libertà di stabilimento rispetto alla riscossione immediata dellimposta dovuta.
Ne consegue che, poiché la normativa oggetto del procedimento principale non lascia a una società residente che trasferisca, nellambito di unoperazione di conferimento di attivi, una stabile organizzazione non residente ad una società anchessa non residente, la scelta tra lassolvimento immediato dellimposta sulle plusvalenze relativa alla stabile organizzazione e lassolvimento differito dellimposta, la normativa in esame eccede quanto necessario per conseguire lobiettivo di salvaguardare la ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri.
Le conclusioni
Tutto ciò premesso, la Corte Ue perviene alla conclusione che larticolo 49 Tfue deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, la quale, nel caso in cui una società residente trasferisca, nellambito di unoperazione di conferimento di attivi, una stabile organizzazione non residente ad una società anchessa non residente, da un lato, preveda la tassazione immediata delle plusvalenze emerse in occasione di tale operazione e, dallaltro, non consenta la riscossione differita dellimposta dovuta, laddove la tassazione delle stesse plusvalenze avrebbe luogo, in una corrispondente fattispecie interna, solamente al momento della cessione degli attivi trasferiti, tenuto conto che la normativa non consente lassolvimento differito dellimposta stessa.
Fonte:
Data della sentenza
23 novembre 2017
Numero della causa
C-292/2016
Promossa da:
A Oy
Marcello Maiorino
pubblicato Giovedì 23 Novembre 2017
fonte: www.fiscooggi.it
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