Mancanza di forma scritta del contratto di conto corrente e rideterminazione del saldo con espunzione di ogni onere economico applicato, interessi compresi
Pubblicato il 27/11/17 00:00 [Doc.3960]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura dell'Avv. Dario Nardone

Contratto di conto corrente - nullità ex art. 117 TUB per mancanza di forma scritta - rideterminazione del saldo con espunzione di ogni onere economico senza applicazione di alcun tasso debitore (quesiti al CTU)

Stante il principio nomofilattico sancito da Cass. civ. Sez. III, Sent., 07-03-2017, n. 5609, Pres. Vivaldi, Rel. D’Arrigo, per il quale “la mancanza di forma scritta per il contratto di apertura del conto corrente n. OMISSIS) dovrebbe comportare la nullità dell’intero rapporto ai sensi dell’art. 117, commi 1 e 3, T.U.B. con conseguenti obblighi restitutori di tutti gli interessi percepiti”, nell’ipotesi in cui in l’attore correntista eccepisca la mancanza della forma scritta del contratto di conto corrente e la banca convenuta non dimostri il contrario a mezzo deposito dei contratti in giudizio, il CTU deve procedere al ricalcolo del saldo del conto corrente espungendo ogni onere economico a titolo di anatocismo, interessi a debito, spese, CMS, commissioni di affidamento e tenuta conto comunque denominate, intra fido ed extra fido, antergazione e postergazione valute, senza applicazione, in luogo dei tassi debitori convenzionali, di alcun tasso debitore, neanche quello legale”.


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