Revocatoria di ipoteca anche in presenza di debiti preesistenti e già scaduti ovvero contestualmente creati
Pubblicato il 27/11/17 00:00 [Doc.3962]
di Redazione IL CASO.it


Liquidazione coatta ammnistrativa - Azione revocatoria di atti costitutivi di titoli di prelazione per debiti preesistenti non scaduti - Presenza di altri debiti preesistenti e già scaduti ovvero contestualmente creati nei confronti del titolare della garanzia - Inopponibilità della garanzia alla massa dei creditori per l'intera esposizione debitoria garantita

Una volta che l'atto astrattamente pregiudizievole (nella specie consistente nella costituzione di ipoteca volontaria), risulti intervenuto nel biennio sospetto in presenza di una pluralità di debiti, tra i quali solo taluni preesistenti e non esigibili da parte del creditore garantito, ne discende la sua integrale inefficacia nei confronti della massa dei creditori fallimentari, non essendo consentita nell'ambito del "sistema concorsuale" una inopponibilità alla massa dell'atto che viola la par condicio creditorum solo parziale, in relazione cioè a taluni tra i crediti concorrenti e non ad altri.

Va allora affermato che, in tema di revocatoria fallimentare, gli atti costitutivi di titoli di prelazione per debiti preesistenti non scaduti, sono inefficaci ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 3), L. Fall., anche in presenza di altri debiti preesistenti e già scaduti ovvero contestualmente creati nei confronti del titolare della garanzia, restando l'atto pregiudizievole comunque inopponibile alla massa dei creditori per l'intera esposizione debitoria garantita.


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