Il testo con le norme per assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'UE
Pubblicato il 28/11/17 08:29 [Doc.3973]
di Redazione IL CASO.it
È stata pubblicata la legge n. 167/2017 (Legge europea 2017) contenente le disposizioni per ladempimento degli obblighi derivanti dallappartenenza dellItalia allUnione europea Il testo è composto da 30 articoli, ripartiti in otto Capi.
Le materie oggetto della legge sono le seguenti: libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi; giustizia e sicurezza; fiscalità; lavoro; salute; tutela dellambiente; energia e fonti rinnovabili.
Sotto il profilo tributario, in particolare, rilevano le disposizioni del Capo III (articoli 7-10) che introducono novità soprattutto in materia di Iva.
Di seguito, una sintesi delle nuove disposizioni.
Rimborsi Iva
Larticolo 7 della legge interviene sulla disciplina dei rimborsi Iva per consentire la definitiva chiusura della procedura di infrazione 2013/4080 aperta nei confronti dellItalia dalla Commissione europea, secondo la quale la normativa interna faceva correre eccessivi rischi finanziari ai soggetti passivi in materia di rimborsi Iva.
Si ricorda che, sulla scorta di quanto previsto dalle legge delega fiscale (legge 23/2014), il legislatore era già intervenuto sulla disciplina de qua, modificando larticolo 38-bis, Dpr 633/1972 (cfr articolo 13, Dlgs 175/2014). In particolare, rispetto alla normativa previgente (che prevedeva un generale obbligo di prestazione di garanzia per lesecuzione dei rimborsi Iva, con specifiche eccezioni), il legislatore del 2014 ha generalizzato lesecuzione dei rimborsi senza prestazione di garanzia o particolari adempimenti, salvo casi specifici.
Inoltre, il decreto legge fiscale collegato alla manovra di bilancio 2017, intervenendo nuovamente sullarticolo 38-bis, ha elevato da 15mila a 30mila euro il limite quantitativo relativo ai rimborsi eseguibili senza alcun adempimento (cfr articolo 7-quater, comma 32, Dl 193/2016).
La legge europea 2017 prevede, per le ipotesi residue in cui ancora sussiste lobbligo di prestare garanzia, il riconoscimento a favore del soggetto che richiede il rimborso Iva di una somma, a titolo di ristoro forfetario dei costi sostenuti per il rilascio della garanzia stessa, pari allo 0,15% dellimporto garantito per ogni anno di durata della garanzia.
La somma deve essere versata quando sia stato definitivamente accertato che al contribuente spetta il rimborso dellimposta.
Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dalle richieste di rimborso fatte con la dichiarazione annuale Iva relativa al 2017 e dalle istanze di rimborso infrannuale relative al primo trimestre del 2018.
Restituzione dellIva non dovuta
Larticolo 8 della legge modifica la vigente disciplina dettata per la presentazione della domanda di restituzione dellIva versata e non dovuta allo scopo di chiudere la procedura Eu Pilot 9164/17Taxu, con la quale la Commissione europea ha richiesto informazioni relativamente allinterpretazione, da parte delle autorità giudiziarie e dellamministrazione fiscale italiane, della sentenza della Corte di giustizia Ue (C-427/10), in materia di condizioni di rimborso dellIva indebitamente versata.
La disposizione in esame introduce allinterno del Decreto Iva (Dpr 633/1972) larticolo 30-ter, appunto rubricato Restituzione dellimposta non dovuta, in base al quale:
il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dellIva non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data dellindebito versamento ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione
nel caso di applicazione di unimposta non dovuta a una cessione di beni o a una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dallAmministrazione finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dallavvenuta restituzione al cessionario o committente dellimporto pagato a titolo di rivalsa
la restituzione dellimposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.
Regime di non imponibilità delle cessioni allesportazione
Larticolo 9 interviene sulla disciplina relativa alla non imponibilità Iva delle cessioni allesportazione, modificando larticolo 8, comma 1, Dpr 633/1972, allinterno del quale viene inserita la nuova lettera b-bis.
Per effetto di questa modifica, si prevede che costituiscono cessioni allesportazione non imponibili anche le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio dellUnione europea entro centottanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario o per suo conto, effettuate, secondo modalità stabilite con decreto del ministro dellEconomia e delle finanze, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nellelenco di cui allarticolo 26, comma 3, legge 125/2014, in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo. La prova dellavvenuta esportazione dei beni è data dalla documentazione doganale.
Larticolo 9, inoltre, interviene anche sulla disciplina sanzionatoria prevista per le violazioni relative alle esportazioni. In particolare viene modificato larticolo 7, comma 1, primo periodo, Dlgs 471/1997) allinterno del quale viene inserito il riferimento alla nuova lettera b-bis dellarticolo 8, comma 1, Dpr 633/1972. In tal modo, la sanzione amministrativa ivi prevista (dal 50% al 100% del tributo) viene estesa anche alle cessioni che sono oggetto della disposizione in esame, applicabile qualora i beni in questione non sono effettivamente esportati entro il termine di 180 giorni.
Infine, per esigenze di coordinamento normativo, viene disposta labrogazione del comma 3, dellarticolo 26, legge 125/2014 che attualmente detta la disciplina sulla non imponibilità Iva delle cessioni in esame.
Navi iscritte nei registri degli Stati Ue o dello Spazio economico europeo: agevolazioni fiscali
Infine, larticolo 10 estende una serie di agevolazioni fiscali attualmente limitate alle navi iscritte nel Registro internazionale italiano (RII) anche ai soggetti residenti e ai soggetti non residenti aventi stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali iscritte nei registri degli Stati dellUnione europea o dello Spazio economico europeo.
La previsione è stata adottata per consentire la chiusura della procedura Eu Pilot 7060/14/Taxu, mediante la quale la Commissione europea ha posto, nei confronti dellItalia, la questione della compatibilità con il diritto Ue delle vigenti disposizioni interne concernenti i regimi di determinazione del reddito imponibile delle imprese marittime, con particolare riferimento al requisito dellimmatricolazione delle navi nel Registro internazionale italiano (RII) quale condizione per il riconoscimento dei benefici fiscali (restrizione contraria alla libertà di stabilimento).
Le misure agevolative, attualmente limitate solo alle navi iscritte nel Registro internazionale italiano (RII), che vengono estese anche alle navi iscritte in registri degli Stati Ue e dello Spazio economico europeo, sono le seguenti:
credito dimposta in misura corrispondente allimposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi (articolo 4, comma 1, Dl 457/1997)
concorrenza nella misura del 20% del reddito prodotto con navi iscritte nel RII alla formazione del reddito complessivo assoggettabile a Irpef e Ires (articolo 4, comma 2, Dl 457/1997)
esclusione dalla base imponibile Irap del valore della produzione realizzato mediante lutilizzo di navi iscritte nel RII (articolo 12, comma 3, Dlgs 446/1997)
regime tonnage tax (articoli 155-161, Tuir).
Lestensione delle ricordate disposizioni agevolative si applica dal periodo dimposta a decorrere dal quale entra in vigore il decreto ministeriale a cui larticolo in esame affida il compito di stabilire le modalità di attuazione della nuova disciplina (decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge europea).
Inoltre, si prevede che lestensione alle navi iscritte in registri di Stati Ue e dello Spazio economico europeo delle misure agevolative sopra elencate è subordinato al rispetto di quanto previsto dalle seguenti disposizioni:
articoli 1, comma 5, e 3, Dl 457/1997 che prevedono, rispettivamente, limiti al cabotaggio per le navi iscritte al RII e la normativa applicabile ai marinai italiani, comunitari e non comunitari imbarcati su navi iscritte al RII
articolo 317, Codice della navigazione (Regio decreto 327/1942) che disciplina la composizione e la forza minima dellequipaggio
articolo 426, Dpr 328/1952 (Regolamento per lesecuzione del codice della navigazione) che disciplina i poteri del comandante del porto relativamente alla formazione degli equipaggi.
Gennaro Napolitano
pubblicato Lunedì 27 Novembre 2017
fonte: www.fiscoggi.it
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