Il lavoratore che copia i dati aziendali senza autorizzazione è soggetto a licenziamento legittimo
Pubblicato il 01/12/17 09:00 [Doc.3976]
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Massima Giurisprudenziale - A cura di Fulvio Graziotto - Avvocato in Sanremo (Imperia)

La duplicazione di file dal sistema informatico dell’azienda al quale il dipendente ha accesso in virtù della sua qualifica, finalizzata a sottoporre dati e informazioni, giustifica il licenziamento anche se le informazioni non sono divulgate a terzi.

Decisione: Sentenza n. 25147/2017 - Corte di Cassazione - Sezione Lavoro

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Massima: La duplicazione di file dal sistema informatico dell’azienda al quale il dipendente ha accesso in virtù della sua qualifica, finalizzata a sottoporre dati e informazioni, giustifica il licenziamento anche se le informazioni non sono divulgate a terzi e anche se i dati non sono protetti da password.

Osservazioni.
Nel caso deciso dalla Suprema Corte, il dipendente aveva copiato su una chiavetta un numero rilevante di files aziendali: la chiavetta era stata smarrita e casualmente ritrovata nei locali dell’azienda, che ha scoperto l’illecito.
Per le sanzioni disciplinari occorre, in virtù del richiamo operato dall'art. 2106 del codice civile, fare riferimento a quanto prevede il CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) applicato al rapporto.

Disposizioni rilevanti.
Codice Civile
Vigente al: 27-11-2017

Art. 2104 - Diligenza del prestatore di lavoro
Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale.
Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.

Art. 2105 - Obbligo di fedeltà
Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, nè divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

Art. 2106 - Sanzioni disciplinari
L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione e in conformità delle norme corporative.


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